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L' autonomia giuridica delle associazioni dipendenti


Il problema dell'autonomia giuridica delle associazioni dipendenti ha assunto rilievo sotto molteplici aspetti:
1.agli effetti della responsabilità per le obbligazioni assunte dal raggruppamento minore, ossia per stabilire se di esse debba rispondere questo, con il suo patrimonio, oltre che personalmente e solidalmente i suoi amministratori, o se debba risponderne, invece, l'ente sovraordinato, del quale il raggruppamento minore sia semplice organo di interno decentramento;
2.agli effetti della identificazione del datore di lavoro dei lavoratori operanti entro il raggruppamento minore, ossia per stabilire se essi trovino in questo il proprio datore di lavoro o lo trovino, invece, nel· l'ente sovraordinato;
3.per stabilire se il raggruppamento minore, in quanto autonoma associazione, possa recedere dal rapporto che lo lega all'ente sovraordinato, conservando i propri beni e il proprio nome.

Si è fin qui fatto riferimento agli pseudo-requisiti dell'autonomia giuridica (all'autonomia economica, all' autonomia decisionale) .
Ma quali sono, in positivo, le «condizioni minime», in presenza delle quali un dato raggruppamento, che sia economicamente o decisionalmente dipendente da un superiore ente, può dirsi dotato di autonomia giuridica?
Occorre, perché possa parlarsi di effettiva autonomia giuridica dei raggruppamenti minori, che questi siano dotati di una propria assemblea, che non abbia solo funzioni di «assemblea separata», nel senso dell'art. 2533, del raggruppamento maggiore: occorre, cioè, che l'iniziativa della convocazione, e la determinazione delle materie all'ordine del giorno, non spettino solo al raggruppamento maggiore; ed occorre che l'assemblea del raggruppamento minore abbia il potere di nominare gli organi direttivi di quest'ultimo, compresi quelli che lo rappresentano nei rapporti con i terzi.
E s'intende che, una volta accertata, sulla base di questi indizi «minimi», l'autonomia giuridica del raggruppamento minore, dovrà essergli riconosciuta ogni altra prerogativa che è propria di un'autonoma associazione, compresa quella di deliberare il proprio scioglimento.
Quando manchino, invece, quegli indizi «minimi», dovrà dirsi d'essere in presenza di un'associazione unitaria, quantunque dotata di assemblee separate, del genere di quelle previste per le società cooperative (art. 2533), o dotata di sezioni aventi autonomia amministrativa, allo stesso modo con cui può avere autonomia amministrativa una sede secondaria della società o un ramo dell'impresa, e sia pure con la preposizione «dall'alto» di un apposito organo di rappresentanza esterna, con procura limitata a quella sede secondaria o a quel ramo dell'impresa (art. 2203.2, 2299).

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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