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La responsabilità da reato delle persone giuridiche


Al tema delle capacità delle persone giuridiche e, al tempo stesso, a quello dell'abuso della personalità giuridica si riconduce il recente d.lgs. 231/2001, integrato dal d.lgs. 61/2002, e dalla l. 6/2003, che introduce nel nostro sistema la «responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche».
Fra i benefici o privilegi riassunti nel concetto di persona giuridica c'era anche questo beneficio, quello di godere di incapacità penale e di offrire quale capri espiatori o agnelli sacrificali della responsabilità da reato solo le persone fisiche degli amministratori, i soli passibili di pena secondo la concezione psicologico-coercitiva della sanzione penale.
Il sistema sanzionatorio ora previsto dal d.lgs. n. 231/2001, all'art. 9 commina sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, misure come la confisca.
Particolare efficacia presenta quest'ultima, che per l'art. 19 ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato, che è incamerato dallo Stato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato; e, quando la confisca non può essere eseguita in forma specifica, la si esegue in forma generica, su somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La nostra legge, a differenza di quelle dei Paesi anglosassoni, ha avuto la cautela di qualificare la responsabilità in discorso come responsabilità «amministrativa» da reato.
Sta di fatto, tuttavia, che le sanzioni sono applicate dal giudice penale nell'ambito di un processo penale; e l'azione penale è promossa dal p.m., al quale è dato di disporre dei poteri di acquisizione della prova, anche attraverso la polizia giudiziaria, che sono propri della sua funzione.
L'essenza della responsabilità da reato delle persone giuridiche sta in 2 principi.
Il primo attiene all'imputazione del reato alla persona giuridica ed è formulato dall' art. 5: «l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a)da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
L'ente non risponde se le persone sopra indicate nel 1° co. hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi».

Il secondo principio, fissato dall'art. 8, è quello per il quale la persona giuridica risponde del reato, ad essa attribuibile in base all'art. 5, anche se non è stato identificato o non è imputabile l'autore del fatto.
La responsabilità da reato si combina a questo modo con la spersonalizzazione dei comportamenti indotta dall'organizzazione collettiva della persona giuridica. Basta, per affermare la responsabilità dell'ente, che il reato risulti commesso nel suo interesse o a suo vantaggio da chi sia ad esso legato da un rapporto, organico o di dipendenza, che ne consenta la riferibilità all' ente.
Ciò è quanto basta per fare del reato un «illecito dell'ente».

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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