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La successione testamentaria e la donazione

Il testamento


Il testamento è un atto giuridico unilaterale, che consiste della sola dichiarazione di volontà del testatore e che è destinato a produrre effetti. È un atto revocabile fino all’ultimo istante di vita del testatore e con il testamento il soggetto da in eredità dal momento in cui muore-> atto a causa di morte. È un atto formale e scritto secondo le seguenti forme: olografo (scritto a mano dal testatore), pubblico (scritto dal notaio dopo che il testatore gli ha esposto le sue ultime volontà davanti a 2 testimoni), segreto (non importa la forma ma deve essere consegnato dal testatore al notaio sigillato, davanti a 2 testimoni).


L’istituzione di erede ed i legati


Il testamento può contenere disposizioni patrimoniali e non. Quelle patrimoniali possono essere:
- istituzione di erede, di uno o più eredi, a titolo universale
- uno o più legati, ossia non costituenti una quota
Legato di specie-> proprietà di una cosa determinata
Legato di genere-> proprietà di cose determinate nel genere
Si acquistano immediatamente, senza accettazione (salvo rinuncia).
- costituzione di una fondazione
La diseredazione non può pregiudicare i diritti dei legittimari i quali non succedono solo x indegnità. Alcune persone invece sono incapaci di succedere x testamento perché in contrasto con la qualità di erede x la funzione svolta o perché in grado di esercitare pressioni sul testatore, influenzandone la volontà e sono: interprete, notaio e le persone che abbiano scritto testamento segreto.
La condizione, il termine, l’onere
L’efficacia dell’istituzione d’erede e di legato possono dipendere dal verificarsi di una condizione sospensiva (conseguire un titolo di studio, in attesa del quale è nominato un amministratore dell’eredità) o risolutiva (perde efficacia al verificarsi di un evento futuro). Solo i legati possono essere sottoposti a termine. L’onere è una prestazione di fare o non fare imposta al beneficiario dell’atto di liberalità-> obbligazione personale dell’onerato.


Invalidità del testamento


Il testamento invalido può essere:
- nullo x difetto della forma/ x motivo illecito
- annullabile x difetto di capacità (minore, interdizione giudiziale, incapacità naturale)/ vizi della volontà (errore, violenza, dolo)
L’azione di annullamento si prescrive nel termine di 5 anni che decorrono, x il caso d’incapacità, dalla data di esecuzione del testamento, x i vizi, dalla loro scoperta.


La donazione e le altre liberalità fra vivi


La donazione è il contratto con il quale, x spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione. Oggetto della donazione può essere qualunque bene che si trova nel patrimonio del donante. Si ha donazione quando:
-il donante trasferisce al donatario un diritto reale su un bene o un diritto di credito
-il donante assume un’obbligazione nei confronti del donatario (donazione obbligatoria)
-il donante rinuncia ad un credito che il donatario aveva nei confronti del donante
Il donante remunera, x riconoscenza o x considerazione dei meriti, un servizio che di regola non è suscettibile di valutazione economica o quando il bene donato ha un valore assai superiore a quanto si usa dare in simili circostanze (donazione rimuneratoria).
Causa: spirito di liberalità che esprime l’assenza di costrizione in chi senza corrispettivo dispone a favore di altri di un proprio diritto o si obbliga nei suoi confronti ad una prestazione di dare.
Formazione del contratto: x la donazione è richiesta, a pena di nullità, la forma solenne dell’atto pubblico al fine di garantire l’effettiva volontà del donante. Per le donazioni che hanno x oggetto denaro o cose mobili di modico valore non necessita l’atto pubblico purché vi sia la consegna. Il modico valore della cosa donata si valuta in rapporto alle condizioni ec. del donante.
Contratto consensuale e revocabile in 2 casi:
-x sopravvenienza di figli o di altri discendenti (proposta entro 5 anni)
-x ingratitudine del donatario (entro un anno dalla conoscenza del fatto)
Il donante è responsabile del proprio inadempimento o del ritardo solo x dolo o x colpa grave, x cui sarà il donatario a dover provare che lo stesso è dipeso da dolo o da colpa grave.

Tratto da DIRITTO PRIVATO di Chiara Pasquini
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