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Il pignoramento presso terzi

Il pignoramento presso terzi

Anche nell’espropriazione presso terzi oggetto dell’esecuzione sono i beni-strumento rientranti nel patrimonio del debitore, si tratta di crediti vantati dal debitore nei confronti dei terzi ovvero di cose del debitore, che il terzo legittimamente possiede in virtù di un rapporto obbligatorio esistente con il debitore, quali ad es. i beni in comodato o in affitto.
Il creditore però per soddisfare le proprie ragioni deve sostituirsi al debitore nel rapporto che questi ha con il terzo e ottenere la cessione forzata del rapporto giuridico esistente tra debitore e terzo (cd debitor debitoris).
La situazione trilaterale esistente nel rapporto sostanziale si riproduce nel processo esecutivo, nel quale dovrà necessariamente essere coinvolto anche il terzo. L’atto di pignoramento dovrà quindi essere notificato al debitore e al terzo.
L’art. 543 c.p.c. dispone che il pignoramento dovrà essere eseguito con la notifica di un atto complesso del creditore, diretto sia al debitore, sia al terzo, in cui va descritto il rapporto trilatero:
a) indicazione del titolo esecutivo e del precetto notificato al debitore
b) l’indicazione almeno generica delle cose o delle somme dovute dal terzo
c) ingiunzione di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre il bene pignorato alla garanzia del credito: si intima di non disporre delle cose o delle somme dovute, senza ordine del giudice , in concreto, di non consegnare le cose o di non corrispondere le somme al debitore o ad altri soggetti indicati dal debitore (elemento costitutivo del pignoramento presso terzi, a differenza del pignoramento diretto)
d) ex art 546 I dal momento in cui il terzo riceve la notificazione dell'atto di pignoramento è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle somme e alle cose da lui dovute, “nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato della metà”(se paga al debitore il pagamento sarà inopponibile al creditore).
Il secondo comma dell’art. 546 c.p.c. posto a tutela del debitore, secondo cui se il pignoramento è stato eseguito presso più soggetti terzi, al debitore è consentito chiedere “la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti, a norma dell’art. 496 c.p.c., ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di essi”; in tal caso il giudice , convocate le parti, provvede con ordinanza non oltre 20 giorni dall’istanza.
[Rispetto all’individuazione del giudice competente bisogna distinguere:
 -nel caso in cui i pignoramenti possano considerarsi oggettivamente cumulati, il debitore deve rivolgersi sempre all’unico giudice.
-nel caso in cui si tratti di processi formalmente distinti, il giudice competente va individuato in base alla concreta richiesta del debitore: se egli chiede l’inefficacia, la sua istanza deve essere proposta al giudice del processo esecutivo che si intende far arrestare, qualora invece egli preferisca la riduzione proporzionale di tutti i pignoramenti, dovrà proporre più istanze, una per ciascuno dei giudici dei molteplici processi esecutivi.]
e) citazione del terzo a comparire innanzi al giudice dell’esecuzione del luogo di residenza del terzo ad un'udienza indicata dallo stesso creditore nell'atto di pignoramento, affinchè dichiari di quali cose o di quali somme egli si trovi in possesso o sia debitore, e precisi quando ne deve effettuare la consegna o eseguire il pagamento.
In seguito alle recenti modifiche, il terzo  in alternativa alla comparizione in udienza, può effettuare tale dichiarazione a mezzo  raccomandata da inviare al creditore procedente entro 10 giorni. La dichiarazione a mezzo raccomandata è obbligatoria per tutti i crediti ad eccezione di quelli previsti dall’art. 545 c3 e 4 c.p.c., riguardanti alcuni crediti impignorabili: “le somme dovute dai privati a titolo di stipendi, di salario o di altra indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.”, per questi ci sarà dichiarazione in udienza.
Anche se la legge non fa alcun riferimento al debitore, è opportuno che tale raccomandata venga inviata anche a lui. Cmq è il creditore procedente che deve depositare in udienza la raccomandata, per sollecitare i successivi adempimenti.
Se il credito oggetto del pignoramento è assoggettato a altro precedente pignoramento o a sequestro conservativo, il terzo dovrà dichiararlo.
La dichiarazione non è più rilasciata al giudice, ma al creditore procedente.
L’udienza per la dichiarazione del terzo deve essere fissata con il rispetto del termine dilatorio di 10 giorni , lo stesso previsto dall’art. 501 c.p.c.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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