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Definizione di diritto della personalità

Sono diritto assoluti che si acquistano automaticamente con la nascita e si perdono con la morte, nascono indipendentemente dal tipo di ordinamento giuridico esistente, perché diritto dell’uomo in quanto tale e quindi lo Stato è tenuto a garantirli (art2cost).
Tali diritto nel c.c. si definiscono necessari perché non possono mai mancare.
Essi hanno la caratteristica di essere:
a)indisponibili: sono diritto che il loro titolare non può alienare ne trasmettere agli eredi e ai quali non può rinunciare.
b)imprescrittibili: non si prescrivono, cioè non si estinguono per il prolungato non uso.
Non sono patrimoniali ma, in alcuni casi, possono essere risarciti patrimonialmente.
La tutela della personalità riguarda:
1)individualità della persona: come:
-tutela del diritto al nome: si tratta di una tutela duplice perché si possono chiedere la cessazione del fatto lesivo e il risarcimento del danno recatomi.  A ciascuno spetta un nome, esso è il mezzo di identificazione della persona, il segno che permette al soggetto di riferire a sé qualità personali e vicende della vita umana (anche le persone giuridiche sono titolari di diritto personalissimi come il  diritto al nome).
-dir alla identità personale: diritto che non sia travisata l’immagine politica, società o etica con l’attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate.
2)inviolabilità della persona: che può essere:
a)fisica: sono vietati atti di disposizione del proprio corpo che causano una diminuzione dell’integrità fisica, contrari alla legge o al buon costume.
La Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e garantisce cure gratuite agli indigenti, ma nessuno può essere obbligato ad una cura se non per disposizione di legge.
Esiste il diritto di esercitare legittima difesa contro ogni aggressione e il diritto di pretendere un risarcimento danni alla persona).
b)morale: come:
-dir all’onore:  diritto alla dignità sociale e alla considerazione civile,  con l’obbligo del risarcimento dei danni, anche morali.
-dir all’immagine: diritto del soggetto alla propria riservatezza a patto che il singolo non ne dia  il consenso (dir informazione) con esclusione delle persone note in cerimonie pubbliche, inoltre la pubblicazione delle immagini altrui senza il consenso della persona ritratta sono vietate. Le norme del codice penale puniscono ingiuria e  diffamazione.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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