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L'oggetto del pignoramento immobiliare

L'oggetto del pignoramento immobiliare

La prima imprescindibile condizione per l’assoggettamento all’espropriazione dei diritti reali immobiliari è la loro trasferibilità. Sono assolutamente impignorabili i diritti intrasferibili per legge, come i diritti di uso e abitazione; sono relativamente impignorabili le servitù, che non possono essere oggetto di espropriazione separatamente dal fondo dominante; sono invece pignorabili tutti i diritti reali immobiliari trasferibili, come la proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi e diritto di superficie.
La seconda condizione è quella del rispetto della individualità impressa dal proprietario ed è presente in ogni forma di espropriazione, essa comporta il divieto di frazionare con l’atto di pignoramento un determinato immobile.
Estensione del pignoramento:
Estensione del pignoramento immobiliare agli accessori, pertinenze e frutti della cosa = ex lege a norma dell’art. 2912c.c.:
il custode dell’immobile pignorato viene costituito ex lege custode degli accessori, delle pertinenze e dei frutti, egli è tenuto a rendere il conto della sua gestione anche di essi nelle forme previste per l’amministratore giudiziario.
Estensione del pignoramento dall’immobile ai mobili che lo arredano (art.556) = si procede su richiesta del creditore, allorchè sussistano ragioni di opportunità, ma non vi è alcuna verifica da parte dell’ufficiale giudiziario o del giudice dell’esecuzione, esse potranno essere contestate dal debitore tramite la limitazione dei mezzi di espropriazione, o tramite opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. (in caso di eccesso del cumulo, parimenti legittimati a proporre opposizione sono i creditori titolari di privilegio o altro diritto di prelazione sui beni mobili). L’ufficiale giudiziario forma atti separati per l’immobile e i mobili (poiché si tratta di un cumulo facoltativo di espropriazione), il pignoramento insieme con l’immobile anche dei mobili richiede necessariamente la redazione di un verbale in cui l’ufficiale giudiziario descrive le cose pignorate. Il verbale è anche necessario per la nomina del custode, che non discende, per i mobili che arredano l’immobile, ex lege dall’art. 559, ma richiede un atto di designazione da parte dell’ufficiale giudiziario.
L’art. 2911 c.c. prevede un ulteriore limite nella scelta dei beni da pignorare per il creditore titolare di un diritto reale di garanzia: il creditore ipotecario (o munito di altro privilegio speciale) non può sottoporre a esecuzione soltanto gli immobili del debitore che non siano vincolati dalla garanzia specifica; ciò al fine di tutelare i creditori chirografari da abusi da parte dei creditori ipotecari, che potrebbero tentare di soddisfarsi prima sui beni non vincolati e solo per l’eventuale residuo credito sui beni ipotecati.
Come conseguenza della violazione di tale divieto sono previste 2 soluzioni:
1    la disposizione sarebbe una particolare ipotesi di impignorabilità relativa e alla sua violazione conseguirebbe la nullità del pignoramento, da far valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.
2    l’impignorabilità relativa dovrebbe farsi valere con opposizione ex art. 617 c.p.c.
Tuttavia un controllo successivo è riconosciuto al giudice dall’art. 558 c.p.c.: egli può ridurre il pignoramento oppure sospendere l’espropriazione dei beni non vincolati fino al compimento della vendita degli immobili ipotecati, quindi l’espropriazione dei beni non ipotecati resta di fatto subordinata all’incapienza dei beni gravati da privilegio, pur mancando una norma espressa in tal senso.

Tratto da DIRITTO PROCESSUALE CIVILE di Federica D'ortenzio
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