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Il capitale delle società: definizione e costituzione

Definizione giuridica di capitale

Il capitale in senso giuridico è una cifra oggetto di una pattuizione, è cioè un valore espresso in valore monetario che esprime l’ammontare di risorse che i soci inizialmente si impegnano ad apportare alla società per svolgere un programma comune e che successivamente rappresenta l’ammontare di risorse che i soci hanno convenuto debbano rimanere vincolati all’interno della società. Essendo il capitale oggetto di un patto, quella cifra può cambiare solo se cambia il patto.

La legge si preoccupa di imporre delle regole che esigono la modifica della cifra quando le risorse scendono al di sotto, mentre non è prevista nessuna modifica se le risorse vanno al di sopra della misura stabilita. Se gli azionisti non provvedono con la modifica, la legge chiede agli amministratori di intervenire.
Quando si dice che si è persa una parte del capitale, non vuol dire che si è perduta una parte della cifra stabilita, ma che si sono perse delle risorse che sono scese al di sotto della misura stabilita. Le risorse sono mobili, mentre il capitale è fisso.
Nelle cooperative il patto iniziale tra soci è che non si fissa una misura che ci deve essere in ogni momento, ma il capitale è variabile e i soci prevedono solo che se entrano nuovi soci il capitale aumenta, se escono il capitale diminuisce e non deve essere fatta nessuna operazione. In questo caso il capitale è variabile.
Il capitale della società per azioni, oltre ad avere la funzione garantistica, perché vincola la società ad avere risorse almeno pari al capitale, ha anche una funzione organizzativa, nel senso che diritti, poteri e obblighi all’interno della spa dipendono da quante azioni spettano ad un socio e sono misurati sul contenuto di ciascun azione,che è standardizzato, e quindi la suddivisione del capitale in azioni permette di capire l’insieme di diritti, poteri e obblighi che ciascun socio dispone.
Il rapporto che esiste tra capitale e azioni è quello di identificare i dritti e la posizione generale del socio con riferimento ad una frazione del capitale. Questa frazione è il contenitore dei diritti, degli obblighi e dei poteri della posizione di socio. Le azioni si contano, non si pesano, non ci sono azioni che pesano di più.

La legge richiede che la società abbia un patrimonio netto pari alla cifra stabilita come capitale.
In caso di perdite che eccedono certi livelli occorre intervenire, in caso di supero delle risorse abbiamo due possibili situazioni:
- il supero può essere distribuito : la società torna in pareggio;
- il supero non distribuito costituisce riserva, ovvero un insieme di risorse per le quali il mantenimento nella società è conseguenza di un vincolo di vari natura a seconda delle disposizioni della legge, dello statuto, ecc.

Ad esempio possono costituire delle riserve, come ad esempio
- RISERVA LEGALE
- RISERVA STATUTARIA
- RISERVE FACOLTATIVE
- RISERVA DA SOVRAPPREZZO : riserve da capitale. Sono quella parte che eccede il nominale e che fa si che i vecchi soci non vengano svantaggiati. Il sovrapprezzo è una risorsa aggiuntiva derivante da un rapporto che hanno fatto i soci iniziali o i nuovi soci in sede di aumento del capitale. Questo ammontare non si capitalizza. Non modifica la misura minima che deve stare in società, ma apporta un supero di questa misura.
- RISERVA DI RIVALUTAZIONE : è stata importante in passato quando veniva svalutata la lira e i beni avevano un valore che non corrispondeva a quello del mercato. La differenza tra l’iscrizione al costo del bene e il valore di mercato dà luogo alla riserva di rivalutazione. Questa riserva non poteva essere distribuita, ma era utilizzabile a copertura perdite.
- RISERVA PER AZIONI PROPRI IN PORTAFOGLIO : le azioni proprie acquistate vengono iscritte al costo, ma si vincolano le risorse della società in una riserva pari a ciò che si è speso per acquistare azioni. Se le azioni vengono rimesse sul mercato, la riserva può essere eliminata.
il capitale è un patto e può essere modificato solo modificando il patto. Le modifiche di valore riguardano il patrimonio della società e non il capitale.


Da cosa è costituito il capitale societario


Il capitale inizialmente e successivamente è costituito da ciò che è apportato dai soci o da terzi a titolo di conferimento. Se i soci o i terzi apportano un qualcosa non a titolo di conferimento (ad esempio come prestazioni accessorie), il capitale della società non cambia, cambia solo la sua ricchezza. Aumenta quindi il capitale economico ma non quello giuridico.
Esempio: la società gode di risorse finanziarie stabili, ma a titolo diverso da contratto di società, sono fatte su un contratto di mutuo. Per una serie di ragioni queste risorse hanno un trattamento da parte della legge come se costituissero una risorsa stabile della società, non sono conferimenti, ma assicurano una certa stabilità finanziaria alla società, come le obbligazioni. Le obbligazioni sono titoli a lunga scadenza, assicurano un finanziamento stabile da parte di soggetti che fanno parte del mercato. Da un punto di vista finanziario le obbligazioni sono simili alle azioni. Tra le modalità di finanziamento tipiche di una società per azioni, c’è il finanziamento tramite obbligazioni a cui sottosta un contratto di mutuo e non di società.

Gli strumenti finanziari possono essere partecipativi e non, sono modalità di acquisizione di risorse che non incidono sul capitale, vengono apportati dei soldi, senza ricevere dei diritti, non mette in discussione il controllo degli altri azionisti. Fanno partecipare i titolari di questi strumenti agli utili, ma non li fanno partecipare al voto.
Accanto a questi strumenti finanziari, la riforma ha ampliato la possibilità di creare categorie di azioni diverse. Anche in passato c’era la possibilità di emettere azioni con diritti speciali, basta che davano origine a titoli anch’essi standardizzati. Non si può avere una categoria di azioni quando c’è una sola azione con diritti speciali. Esempio di questo sono le azioni correlate, che sono un’idea americana, ma oggi sono presenti anche nel nostro ordinamento.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE DELLE SOCIETÀ di Valentina Minerva
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