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Lo scopo della fondazione


La gamma di scopi perseguibili attraverso la fondazione è più ristretta di quella dell'associazione: questa può perseguire qualsiasi scopo di natura non economica, purché non vietato ai singoli dalla legge penale (art. 18 Cost.); la fondazione può, invece, essere costituita solo per scopi nei quali sia riconoscibile una pubblica utilità.
Le forme giuridiche della fondazione implicano, a differenza di quelle dell'associazione, il prodursi di un fenomeno guardato con sfavore: comportano che determinati beni vengano assoggettati ad un vincolo di destinazione, assegnato loro dal fondatore, immutabile e potenzialmente perpetuo, in contrasto con i principi di libera circolazione e il libero sfruttamento delle risorse economiche.
II vincolo di destinazione non può cessare né per volontà del fondatore né per deliberazione degli amministratori né, fino a quando lo scopo sia attuabile, per provvedimento dell'autorità governativa: il che spiega perché l'autonomia privata soffra, quanto all'utilizzabilità delle forme giuridiche della fondazione, di limitazioni che non hanno, per contro, ragion d'essere in rapporto alle organizzazioni di tipo associativo, caratterizzate dagli opposti principi della modificabilità, per deliberazione degli associati, dello scopo originario e della risolubilità, ad arbitrio degli stessi associati, del vincolo associativo; spiega perché il ricorso alle forme giuridiche della fondazione sia ammissibile, e gli inconvenienti economici che esse comportano siano accettabili, solo in presenza di uno scopo di pubblica utilità.

Scopo di pubblica utilità e attivi di bialncio

Non si può, tuttavia, escludere la validità di un atto di fondazione che, fermo restando lo scopo di pubblica utilità proprio dell' ente, preveda che una data percentuale degli avanzi attivi del bilancio annuale sia devoluta agli eredi del fondatore, purché la percentuale da devolvere a costoro non sia tale da pregiudicare la realizzazione dello scopo dell'ente.
Non mancano, nella nostra esperienza nazionale, fondazioni di tal genere. Altri sono gli scopi, altre le attività da esercitare per realizzarli. In mancanza di limiti statutari, le fondazioni sono libere di esercitare qualsiasi attività idonea al conseguimento degli scopi loro consentiti: potrà trattarsi, come normalmente si tratta, di attività non economiche, ma potrà altresì trattarsi, al pari che nelle società, di attività economiche, ossia organizzate per la produzione e lo scambio di beni o di servizi, sempre che preordinate, s'intende, al conseguimento degli scopi ideali che sono propri della fondazione.
E le loro attività economiche potranno, nell'ambito di un sistema che, come quello vigente, non include lo scopo di lucro fra i connotati della figura giuridica dell'imprenditore, assumere i caratteri dell'impresa in senso tecnico, determinando in capo alla fondazione le conseguenze che si ricollegano all'acquisto della qualità di imprenditore.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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