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La competenza sulle altre controversie che dipendono dal fallimento


Competono SOLO al tribunale inteso come ufficio giudiziario, le altre controversie che dipendono dal fallimento o ad esso collegate, ma non vi sono vere e proprio controversie fallimentari. Per queste non v’è l’obbligo che vadano assegnate al collegio che ha dichiarato il fallimento ma, anzi, debbono invece andare ad altri giudici delle sezioni civili di quel tribunale al fine di assicurare per esse la terzietà del giudice.
Sono queste le controversie indicate dall’art. 24 per il quel il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore. Tuttavia, si tratta qui di indicare quali siano le controversie che derivano dal fallimento.
Le prime sono le azioni c.d. revocatorie, sia ordinarie (art. 66)  che revocatoria (art. 67); le altre sono poi le azioni di responsabilità con particolar riferimento alle azioni di responsabilità di amministratori, sindaci e dirigenti di società di capitali fallite; infine vi sono le azioni promosse dal curatore volte al recupero di somme appartenenti alla procedura, oppure per l’esecuzione ed adempimento di contratti pendenti al tempo del fallimento…
Queste azioni, come detto, devono essere sempre proposte dinanzi al tribunale che ha dichiarato il fallimento. Tuttavia, per evitare che le decisioni su di esse siano prese dagli stessi giudici che hanno dichiarato il fallimento, esse devono essere assegnate, sulla base di criteri obiettivi e predeterminati, ai giudici civili di quello stesso tribunale.
Discussa è solo l’assegnazione delle controversie di lavoro. In via generale si può affermare che: - la competenza per territorio a decidere sulle controversie di lavoro è sempre del tribunale che ha dichiarato il fallimento; b. se parte attrice è il lavoratore che agisce contro l’imprenditore fallito per il recupero delle somme dovute ad attività lavorative, il credito va fatto valere secondo le regole generali del concorso e l’istanza va presentata nelle forme del ricorso per l’insinuazione nello stato passivo; c. se la parte attrice è la curatela avverso un lavoratore, la controversia va assegnata alla sezione lavoro del tribunale del luogo ove è stato dichiarato il fallimento; d. in ogni caso, spettano alla sezione lavoro tutte quelle controversie personali del lavoratore riguardanti il rapporto di lavoro (sanzioni disciplinari, illegittimità del licenziamento…).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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