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Gli organi del fallimento del tribunale fallimentare

Art. 23: il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell’intera procedura fallimentare. Esso è organo supremo, e:
- nomina o revoca gli organi della procedura;
- a poteri informativi (può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, è fallito e il comitato dei creditori);
- a poteri decisori (decide sulle controversie relative alla procedura che non sono di competenza del giudice delegato col rito procedurale);
- decide legami contro i provvedimenti del giudice delegato.

I provvedimenti sono esaminati con decreto. Ll’art. 23 esprime la specialità del rito. Art. 24: "il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore." Pur esistendo delle regole di competenza (per territorio, per materia, per valore) il tribunale sarà competente per tutte quelle azioni che si giustificano solo perché c'è il fallimento, il cui presupposto generico e l'insolvenza. Quindi si ha la competenza funzionale esclusiva dovuta al fatto che l'azione a una giustificazione giuridica solo nella misura in cui è dichiarata dal fallimento, sorge con la finalità di migliorare il risultato della procedura concorsuale. Le controversie relative alla procedura implicano riti endoprocedimentali mentre la revocatoria ordinaria o il recupero crediti in quanto connessi al diritto soggettivo di un terzo, sono dibattuti non davanti al tribunale fallimentare e con un contraddittorio pieno. Tra le 2 norme (art. 23-art. 24) c'è una differenza concettuale in quanto ci danno l'idea di cos'è un rito speciale rispetto ad un ordinario. Quindi ci sono 3 possibilità dal punto di vista processuale:
1. conflitti interni tra gli organi della procedura, endoprocedimentali;
2. si apre una prospettiva processuale che c'è sempre stata;
3. una del tutto nuova che scaturisce dal fallimento.

Art. 43 nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali del fallito sta in giudizio il curatore, infatti i processi in corso si interrompono per dare la possibilità a curatore di subentrarvi. Il giudizio prosegue dinanzi al tribunale competente. Quindi:
- art. 24: processi che nascono per azioni funzionali all'insolvenza hanno la sede nel tribunale fallimentare (contraddittorio pieno-rito ordinario);
- art. 43 processi pendenti relativi a controversie patrimoniali hanno la sede in quella iniziale (rito ordinario);
- art. 23: controversie day by day relative a soggetti del fallimento (rito endoprocedimentale).

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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