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La trasferibilità, la negoziabilità e la liquidità


Fra i caratteri o le proprietà principali che concorrono a definire gli strumenti finanziari merita considerazione prioritaria la trasferibilità.
Vi sono strumenti finanziari il cui contratto prevede la trasferibilità sia mediante semplice trasferimento materiale (titoli di credito “al portatore”) o mediante girata (titoli all’ordine) e, viceversa, strumenti il cui trasferimento di titolarità non è immediatamente attuabile, ma richiede procedure abbastanza complesse (la cessione del credito) e onerose (costi di transazione).
La trasferibilità è un aspetto tecnico-contrattuale assai rilevante poiché essa consente la circolazione degli strumenti finanziari successivamente alla loro emissione, cioè nel cosiddetto mercato secondario.
In alcuni casi (per es. per gli strumenti aventi funzione monetaria) la trasferibilità è necessaria per lo svolgimento della funzione (qualsiasi mezzo di pagamento deve esesre trasferibile); in altri casi essa è condizione utile per rendere possibile la contestuale soddisfazione delle divergenti preferenze o esigenze del prenditore di fondi e dell’investitore per quanto concerne la durata dello scambio: se trasferibile, la stessa attività finanziaria soddisfa nello stesso tempo il bisogno dell’emittente di procurarsi la disponibilità di risorse finanziarie per tempi non brevi e la preferenza dell’investitore per durate più brevi.
Gli strumenti di finanziamento/investimento trasferibili per loro intrinseca natura sono i valori mobiliari (cioè le azioni e le obbligazioni); viceversa un contratto di mutuo o di prestito non prevede la trasferibilità, anche se il relativo credito può essere ceduto.
In termini operativi, tuttavia la trasferibilità interessa solo come requisito tecnico formale che consente l’effettivo trasferimento del titolo di proprietà e/o di credito, cioè la sua è negoziabilità o negoziazione concreta che a sua volta è favorita da altri caratteri che definiscono lo strumento finanziario:
la standardizzazione; infatti quanto più standardizzato è uno strumento finanziario, tanto minori sono la sua complessità e il costo di informazione per l’investitore o acquirente
la divisibilità, cioè la possibilità di frazionare la negoziazione grazie al basso valore unitario dello strumento, sia alla bassa quantità minima negoziabile, contribuisce ad accrescere la negoziabilità degli strumenti trasferibili.
NB: la negoziabilità non dipende soltanto da caratteri intrinseci allo stesso strumento finanziario, ma pure da condizioni esterne che qualificano l’organizzazione degli scambi di quello strumento (mercato). A riguardo ha importanza prevalente:
- la quotazione dello strumento finanziario, intesa come informazione oggettiva e trasparente del prezzo dello strumento (e quindi idealmente del suo valore)
- lo “spessore” e la frequenza degli scambi di un dato strumento
La negoziabilità è un requisito necessario per definire la liquidità di uno strumento, intesa come convertibilità in moneta. Tale convertibilità è tanto più concreta quanto minori sono:
- costo di ricerca della controparte
- altri costi di transazione
- perdita di valore eventualmente necessaria per ottenere un’immediata contropartita di scambio.
(queste quantità vengono considerate come “misure” della liquidità).
A sua volta, la liquidità dipende anche dalla durata residua dello strumento finanziario (durata finanziaria o duration), in quanto un titolo di credito è tanto più liquido quanto più prossima è la sua scadenza contrattuale che ne determina l’automatica trasformazione in moneta. (es: i depositi bancari a vista18, pur non essendo negoziabili, sono altamente liquidi).
Un ulteriore fattore di liquidità è il “rischio emittente”, cioè la liquidità è garantita alla scadenza del titolo a condizione che vi sia certezza in ordina alla solvibilità dell’emittente.
La nozione di liquidità si trasfonde, infine, in quella di capacità monetaria, che si definisce come capacità/idoneità di uno strumento a essere usato direttamente come mezzo di pagamento, o cmq a essere convertito in moneta con costi, rischi e tempi praticamente nulli (le attività finanziarie corrispondenti a questa caratteristica vengono denominata “quasi moneta”).
NB: Gli strumenti finanziari non trasferibili hanno sviluppato altre caratteristiche idonee a renderlo utili e preferibili in altre circostanze: infatti, non dovendo corrispondere ai requisiti della standardizzazione (necessari per la negoziabilità) offre alle parti contraenti estese e diversificate opportunità di personalizzare le clausole contrattuali in funzione delle specifiche preferenze. (Per es, con riferimento al contratto di mutuo si considerano le possibilità di concordare soluzioni contrattuali in ordine a: modalità di erogazione del finanziamento, valuta di denominazione, modalità di determinazione degli interessi – tasso fisso o indicizzato -, tipo di garanzia, durata del finanziamento, modalità di estinzione e di rimborso)

Tratto da IL SISTEMA FINANZIARIO di Alessia Chiovaro
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