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La disciplina delle società con azioni quotate


Il Testo Unico impone una compiuta trasparenza degli assetti proprietari degli “emittenti azioni quotate aventi l’Italia come stato membro”, ossia delle società aventi sede in Italia con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati italiani o di altro stato membro della Comunità europea; trasparenza non solo nei confronti della società quotata partecipata, ma anche nei confronti della Consob e del mercato. L’obbligo di trasparenza non concerne, per altro, una qualsiasi partecipazione ma soltanto quelle che possono avere una incidenza significativa sul potere di gestione della società. L’art. 1 del T.U. stabilisce che per “partecipazioni” si intendono “le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque quelli previsti dall’art. 2351, ultimo comma del codice civile”. Questo è dunque il concetto di partecipazione che dovrebbe essere utilizzato anche nella ricostruzione della disciplina che regola gli obblighi di comunicazione delle partecipazioni sociali (art. 120 T.U.). Questa norma stabilisce che “coloro che partecipano [in una società con azioni quotate] in misura superiore al due per cento del capitale sociale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob”, intendendosi per capitale sociale “quello rappresentato da azioni con diritto di voto”.

Criteri di calcolo per le partecipazioni: la Consob


Il Testo Unico ha affidato alla Consob il compito di fissare i criteri per il calcolo delle partecipazioni avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o è attribuito a soggetto diverso dal socio, e la stessa ha stabilito che si computano
a) le azioni detenute attraverso interposte persone, soggetti fiduciari o società controllate nonché quelle che, pur essendo detenute dal soggetto in questione, vedano attribuito il diritto di voto a soggetti interposti, fiduciari o controllati;
b) le azioni, originariamente dotate di diritto di voto, che ne risultino private in forza di legge (es. usufrutto) o di contratto;
c) nonché le azioni in relazione alle quali il soggetto abbia il diritto di voto pur non essendo socio.
Non vengono invece computate le azioni per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell’ambito dell’attività di gestione del risparmio. Il legislatore ha ritenuto importante imporre trasparenza anche alle variazioni delle partecipazioni rilevanti, sia in aumento sia in diminuzione, demandando, per altro, alla Consob l’individuazione delle variazioni che comportano l’obbligo di comunicazione.
E il Regolamento Emittenti ha stabilito che debbano essere comunicati alla società quotata e alla stessa Consob l’avvenuto superamento delle soglie percentuali del 2, 5, 7.5, 10 e successivi multipli di 5, nonché la riduzione della partecipazione entro le medesime soglie. La comunicazione delle partecipazioni rilevanti e delle relative variazioni non viene effettuata soltanto nei confronti della società quotata e della Consob, ma tramite quest’ultima, viene diffusa al mercato. Più esattamente, la Consob “pubblica le informazioni acquisite entro tre giorni di mercato aperto successivi al ricevimento della comunicazione, tramite strumenti anche informatici di diffusione delle informazioni” e trasmette la medesima informazione alla società di gestione del mercato che provvede a renderla pubblica. Il legislatore ha poi previsto, in caso di omessa comunicazione, oltre ad una sanzione amministrativa, anche una sanzione civile, ossia la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni quotate o agli altri strumenti finanziari per i quali sono state omesse le comunicazioni; la sanzione colpisce soltanto le azioni o gli strumenti finanziari eccedenti la soglia e non l’intera partecipazione o l’insieme degli strumenti finanziari. E, secondo un modello legislativo ormai consueto, il legislatore stabilisce l’annullabilità delle deliberazioni assunte con il voto determinante delle azioni o degli strumenti finanziari per i quali l’esercizio del relativo diritto non poteva essere esercitato. Annullabilità che può essere fatta valere anche dalla Consob, entro 6 mesi dalla data della deliberazione o della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Sempre l’art. 120 T.U. stabilisce che le società con azioni quotate “che partecipano in misura superiore al dieci per cento del capitale in una società con azioni non quotate o in una società a responsabilità limitata, anche estere, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob”. Il legislatore vieta le partecipazioni reciproche, che coinvolgono almeno una società quotata, quando superino, da entrambi i lati, la soglia prevista per l’obbligo di comunicazione, più esattamente:
a) una società quotata non può partecipare in un’altra società quotata in misura superiore al due per cento del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto se, a sua volta, è partecipata da quest’ultima in misura superiore alla soglia stessa (è tuttavia possibile innalzare il limite al cinque per cento se entrambe le assemblee ordinarie sono favorevoli);
b) una società quotata non può assumere una partecipazione superiore al dieci per cento in una società per azioni non quotata o in una società a responsabilità limitata se dalle stesse e partecipata in misura superiore al due per cento e
c) ancora una società non quotata non può assumere una partecipazione superiore al due per cento in una società quotata se è partecipata da quest’ultima in misura superiore al dieci per cento.

Nell’ipotesi di partecipazioni reciproche superiori alle soglie sopra indicate “la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o alle quote o agli strumenti finanziari eccedenti, deve alienarli entro dodici mesi dalla data in cui ha superato il limite” e, in caso di mancata alienazione entro tale termine, “la sospensione del diritto di voto si estende all’intera partecipazione”. Il legislatore ha previsto che “se non è possibile accertare quale delle due società ha superato il limite successivamente, la sospensione del diritto di voto e l’obbligo di alienazione si applicano a entrambe, salvo loro diverso accordo”.
Per evitare raggiri della norma il T.U. ha stabilito che “se un soggetto detiene una partecipazione superiore al due per cento del capitale di una società per azioni quotata, questa o il soggetto che la controlla non possono acquisire una partecipazione superiore a tale limite in una società quotata controllata dal primo”. Il limite all’assunzione di partecipazioni reciproche potrebbe rappresentare una formidabile arma antiscalata.
Per questo motivo il T.U. stabilisce che i limiti all’assunzione di partecipazioni reciproche non si applicano quando i predetti limiti siano superati “a seguito di un’offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire almeno il sessanta per cento delle azioni ordinarie”. L’esistenza di un patto parasociale può incidere profondamente sull’assetto dei diritti proprietari sotto il profilo sia della loro circolazione (sindacati di blocco) sia della loro effettiva rilevanza nella gestione (sindacati di voto).

Il Testo Unico prende in considerazione i patti, in qualunque forma stipulati, “aventi per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano” nonché quelli:
- che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano;
- che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;
- che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b);
- aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante su tali società;
- volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un’offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un’offerta.
Questi patti assumono rilevanza solo se riguardano le società con azioni quotate e le società che le controllano.

I possibili patti parasociali


I possibili tipi di patti parasociali sono dunque quattro:

- sindacato di voto: nell’oggetto del contratto si specifica per quale tipo di voto il sindacato si riunisce. Tutti i partecipanti al sindacato di voto si impegnano a votare in un certo modo nell’assemblea successiva. Se il sindacato delibera a maggioranza, es. 5 si e 3 no, in assemblea si voteranno 8 si. Se chi ha votato no durante la delibera del sindacato vota no anche in assemblea il voto è valido ma dovrà risarcire i colleghi del sindacato per inadempienza contrattuale;
- sindacato di consultazione: gli azionisti che lo stipulano si impegnano a consultarsi prima delle assemblee determinate dall’oggetto del contratto;
- sindacato di blocco: accordo con il quale i partecipanti si impegnano a non vendere le proprie azioni per un tempo determinato, che può essere massimo tre anni rinnovabili alla scadenza. Lo scopo di questo sindacato è quello di non cambiare il controllo della società;
- sindacato di governo: ha ad oggetto determinate strategie aziendali.

Il Testo Unico prevede che i predetti patti siano:
- comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla stipulazione (o dalle modifiche di esso);
- pubblicati per estratto sulla stampa quotidiana entro dieci giorni dalla stipulazione;
- depositati presso il registro delle imprese del luogo ove la società a sede legale entro quindici giorni dalla stipulazione.

Sanzioni civili per il mancato adempimento degli obblighi di pubblicità


Due sono i tipi di sanzione civile che il Testo Unico prevede per il mancato adempimento anche di uno soltanto dei predetti obblighi di pubblicità:
- la nullità del patto e la sospensione del diritto di voto inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i predetti obblighi, con la conseguente annullabilità delle deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante delle relative azioni
- annullabilità che può essere fatta valere anche dalla Consob.
Per quanto concerne la durata il Testo Unico ha previsto che i patti possano essere sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.
Nella prima ipotesi “ciascun contraente ha diritto di recedere dal patto con un preavviso di sei mesi”, nella seconda la durata massima consentita è di tre anni (5 per le società aperte) e il patto si intende stipulato “per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore”; in questo caso è possibile recedere prima della scadenza solo per giusta causa.

L'assemblea delle società


Per quanto riguarda l’assemblea delle società quotate il Testo Unico aveva introdotto norme che
a) facilitano la convocazione dell’assemblea;
b) arricchiscono l’informazione fornita ai soci;
c) consentono l’esercizio del voto per corrispondenza;
d) assicurano un regime trasparente alla raccolta delle deleghe di voto;
e) favoriscono i raggruppamenti fra azionisti;
f) attribuiscono alle minoranze che partecipano alla riunione assembleare la capacità di condizionare l’assunzione di una deliberazione assembleare.
Alcune di queste discipline, come quelle relative alle deleghe di voto (art. 136 ss.), al voto per corrispondenza (art. 127) e all’informazione dei soci (art. 130), non sono state interessate dalla riforma e continuano a differenziare la disciplina delle società quotate da quella delle società per azioni non quotate.


Tratto da IL MERCATO MOBILIARE di Fabio Muzzolu
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