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Nascita della categoria dirigenziale

Inizialmente i dirigenti venivano considerati solo e solamente come degli impiegati con funzione direttive, impiegati superiori. La nascita della categoria risale all’ordinamento corporativo, che attribuì a tale categoria un’organizzazione separata da quella degli impiegati. 
La contrattazione collettiva, cui viene demandato il compito di stabilire i criteri di appartenenza a tale categoria, ritiene dirigenti tutti quei lavoratori che ricoprono un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale volto ad esplicare funzioni di coordinamento e gestione utili alla realizzazione degli obiettivi dell’impresa. La contrattazione collettiva subordina l’attribuzione della qualifica dirigenziale alla nomina da parte dell’imprenditore, al contrario della giurisprudenza, che non ritiene necessaria tale nomina qualora il compito effettivamente svolto delinei un rapporto fiduciario con l’imprenditore. 
Vi sono poi casi in cui il dirigente non ha alcun potere direttivo, essendogli riconosciuta l’appartenenza a tale categoria in forza soltanto di una particolare preparazione e/o esperienza, che riconduce ad un trattamento economico più vantaggioso. Il dirigente, comunque, non può essere oggi considerato, contrariamente da ciò che si credeva in passato, come l’alter ego dell’imprenditore, se non ai massimi livelli dell’organizzazione produttiva (top management). 
L’art.2095 c.c. inerente l’individuazione delle categorie legali di organizzazione produttiva attuava una distinzione, nel suo testo originario, tra dirigenti amministrativi e tecnici, impiegati ed operai. Negli anni 70, però, emersero figure professionali con un ruolo ben distinto rispetto agli impiegati, ma che non godevano di rilevanza dirigenziale: una figura, quindi, a metà strada tra quella di impiegato e quella di dirigente, che meritava di essere retribuita diversamente rispetto agli uni e agli altri. 
La L.190/1985 novellò l’art.2095 c.c. introducendo la figura dei “quadri intermedi”, fornendone una definizione ma demandando alla contrattazione collettiva nazionale (inquadramento collettivo) la determinazione dei requisiti di appartenenza alla nuova categoria, alla quale sarebbero poi state applicate le norme di tutela del lavoratore inerenti gli impiegati. Tuttavia ai quadri viene attribuita la rilevanza inerente le funzioni e non le mansioni, propria dei dirigenti: essi sono lavoratori che svolgono funzioni a carattere continuativo di rilevante importanza per lo sviluppo e l’attuazione degli obiettivi dell’impresa.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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