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Il contenuto proprio dell’obbligazione d’imposta


Tornando all’obbligazione di imposta, è convinzione del tutto pacifica che essa, pur appartenendo al novero delle obbligazioni pubbliche, non si differenzi per nulla dalle obbligazioni di diritto privato.
Se una differenza è riscontrabile fra la prima e la seconda, questa attiene ad aspetti diversi, individuabili nella rigorosa e tassativa disciplina formale delle modalità di attuazione del rapporto obbligatorio di imposta, a fronte dell’opposto principio di libera determinazione per le obbligazioni di diritto privato.
È peraltro indubbio che, laddove la suddetta peculiare disciplina manchi, torna senz’altro applicabile, in quanto compatibile, quella specificamente contenuta nelle norme di diritto civile.
Che poi, di regola, la prestazione oggetto dell’obbligazione di imposta sia costituita dalla dazione di una somma di denaro è altrettanto indubitabile.
Semmai, va ricordato che il legislatore ha previsto, sebbene assai di rado, che l’adempimento del tributo possa avvenire, anziché con la corresponsione di una somma di danaro, anche con il trasferimento di determinati beni a favore dell’ente impositore.
In tale ultimo caso sembra a noi che ricorra un’ipotesi non di obbligazione alternativa, in quanto un solo è e resta l’oggetto del rapporto obbligatorio, bensì di prestazione in luogo di adempimento.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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