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Il brevetto e i suoi effetti


Il diritto di chiedere il brevetto appartiene all’inventore o, come più frequentemente accade, al suo datore di lavoro.
A quest’ultimo, infatti, spettano i diritti economici dell’invenzione realizzata nell’esecuzione di un contratto di lavoro a ciò diretto.
All’inventore, in tal caso, oltre al diritto morale di esserne riconosciuto l’autore, compete il diritto a un equo premio qualora il contratto non preveda una specifica retribuzione dell’attività inventiva e il datore di lavoro ottenga il brevetto.
La domanda di brevetto può concernere una sola invenzione per volta, deve essere specifica, contenere una sua accurata descrizione e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
L’esame della domanda da parte dell’UIBM concerne solo i requisiti di liceità e industrialità e non si estende alla novità e originalità, il cui sindacato, a meno che la loro assenza risulti assolutamente evidente, è rimesso ex post all’autorità giudiziaria su iniziativa di eventuali interessati.
Effetto del brevetto è la concessione al suo titolare del diritto di utilizzare economicamente l’invenzione in esclusiva per la durata di 20 anni, non rinnovabili, dalla data di deposito della domanda.
Come il marchio, anche il brevetto è trasferibile, con o senza l’azienda, anche mortis causa e di frequente è oggetto di c.d. licenza di brevetto, con la quale si conferisce a un terzo, con o senza esclusiva, il diritto di utilizzarla.
In certe ipotesi, la licenza d’uso senza esclusiva è prevista come obbligatoria dalla legge:
- in caso di mancata o insufficiente attuazione dell’invenzione per un triennio;
- nel caso del brevetto dipendente, quando la licenza è necessaria per una nuova invenzione che rappresenti un’importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica.
I proventi delle licenze concesse in paesi in via di sviluppo sono tra le più rilevanti poste attive di bilancio di molte multinazionali.
Il brevetto si estingue per dichiarata nullità ovvero per decadenza in caso di mancata o insufficiente attuazione per un biennio oltre la concessione della licenza obbligatoria sopra citata, o di mancato pagamento dei diritti ovvero per rinunzia del titolare.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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