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Mobilità verso l’alto del lavoratore

Si ha mobilità verso l’alto nel momento in cui il lavoratore viene assegnato a mansioni superiori: in tal caso egli avrà diritto al trattamento economico corrispondente e l’assegnazione diverrà definitiva dopo un periodo fissato dai contratti collettivi e non superiore a tre mesi, salvo il caso in cui si stia sostituendo momentaneamente un lavoratore assente che ha diritto alla conservazione del posto (in caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, servizio militare). Se in questo caso il periodo massimo è di tre mesi per l’assegnazione definitiva ad una mansione superiore, nel caso in cui si tratti di mansioni di quadro intermedio o dirigente, il periodo MINIMO di svolgimento è di tre mesi, ma può essere stabilito un periodo superiore dai contratti collettivi. 
Quindi al lavoratore viene riconosciuto il DIRITTO ALLA PROMOZIONE, ossia il riconoscimento della qualifica superiore per le mansioni effettivamente svolte, che non va confuso con la “promozione automatica” prevista nei contratti collettivi, la quale riconosce che dopo un periodo di permanenza nella mansioni di livello più basso, il lavoratore abbia diritto ad acquisire una qualifica di livello superiore. 

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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