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La prosecuzione dell'esercizio provvisorio

Art. 105: quando la vendita dell'intero complesso aziendale, la prosecuzione dell'esercizio provvisorio, o l'affitto d'azienda non risultano convenienti, si procede alla vendita dei beni singolarmente. Sempre tenendo conto di costi e benefici, l'esercizio provvisorio ha lo scopo di:
- completare un processo produttivo;
- trovare una collocazione sul mercato.
Art. 92: altra attribuzione del curatore per l'accertamento dello stato passivo con cui ricostruisce il passivo allo scopo di conoscere chi dovrà essere pagato e deve comunicarlo a mezza posta, telefax o email informando che possono:
1. partecipare al concorso depositando nella cancelleria del tribunale una domanda ai sensi del presente art.;
2. la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentare domande;
3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda.

Anche qualora non si riceve alcuna informazione dal curatore si può comunque presentare domanda di ammissione al passivo.

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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