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Caratteristiche degli enti strumentali

Caratteristiche degli enti strumentali


Altro criterio di classificazione è quello che identifica, in antitesi agli enti pubblici territoriali, gli enti strumentali dello Stato e degli altri enti territoriali: questo criterio mette in evidenza l'esistenza di enti che svolgono attività proprie dello Stato o di altro ente territoriale, che questo potrebbe esercitare direttamente, con la azione di propri organi e di propri apparati, ma che preferisce affidare ad altri enti pubblici appositamente creati.
La ragione di questa preferenza è, di regola, l'esistenza di una più efficiente e più razionale organizzazione del pubblico potere, soddisfatta con la costituzione di enti dotati di un proprio patrimonio, di un proprio bilancio e di un personale sottratto al rapporto di dipendenza gerarchica dell' esecutivo dello Stato o dell'altro ente territoriale di cui sono strumento.
Il loro rapporto strumentale o di servizio si manifesta nel fatto che lo Stato, o altro ente territoriale, ha spesso il potere di nominare e di revocare gli amministratori e sempre quello di formulare direttive per l'attuazione dei fini istituzionali dell'ente (ma direttive, ossia atti di indirizzo programmatico, non già ordini, ossia istruzioni sul compimento di singoli atti, possibili solo all'interno di un rapporto gerarchico, che qui manca).
Solo con molta approssimazione si può dire che la struttura organizzativa degli enti pubblici territoriali presenta analogie con quella delle associazioni e delle società, mentre la struttura degli enti pubblici strumentali tende a riprodurre lo schema delle fondazioni. I primi hanno un organo assembleare (parlamento, consigli regionali, provinciali, comunali); i secondi hanno solo organi esecutivi (il presidente e il consiglio di amministrazione).
Ma la composizione, il funzionamento, i poteri di questi organi sono variamente regolati dalle diverse leggi in materia.
Gli enti pubblici territoriali hanno la cosiddetta doppia capacità, di diritto pubblico e di diritto privato. La prima è la potestà sovrana o potestà di imperio che l'ente pubblico può esercitare sulle cose e nei confronti delle persone, il suo potere di emanare atti autoritativi (gli atti amministrativi), vincolanti per il loro destinatario anche contro la loro volontà.
La seconda è, invece, l'attitudine riconosciuta all'ente pubblico di essere titolare di diritti e di doveri (capacità giuridica) e di compiere atti giuridici (capacità di agire) allo stesso modo dei soggetti privati.
Questa doppia capacità è, tuttavia, presente solo negli enti pubblici territoriali: è, di regola, assente negli enti pubblici strumentali, i quali hanno solo la capacità di diritto privato.
I loro beni sono oggetto del comune diritto di proprietà, i loro dipendenti sono ad essi legati dal comune contratto di lavoro, gli atti che pongono in essere con i terzi sono atti di autonomia contrattuale, in tutto sottoposti al c.c.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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