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Personalità giuridica ed autonomia patrimoniale delle società

Il legislatore del 1942 ha operato una netta distinzione: le società di capitali e le società cooperative sono persone giuridiche; la personalità giuridica è invece negata alle società di persone (che godono però di autonomia patrimoniale).
Con il riconoscimento della personalità giuridica, le società (di capitali e le cooperative) sono trattate, per legge, come soggetti di diritto formalmente distinte dalle persone dei soci (piena e perfetta autonomia patrimoniale). I beni conferiti dai soci diventano beni di proprietà della società: questa è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. I creditori personali dei soci non possono soddisfarsi sul patrimonio sociale, né i creditori sociali possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci.
Le società di persone godono di autonomia patrimoniale: al creditore (insoddisfatto) personale del socio non è permesso aggredire il patrimonio della società, ma è concesso di ottenere la liquidazione della quota del proprio debitore; i creditori (insoddisfatti) della società non possono aggredire direttamente il patrimonio personale dei soci (solo dopo aver infruttuosamente escusso il patrimonio sociale). Quindi, le obbligazioni sociali sono obbligazioni della società, cui si aggiunge a titolo di garanzia la responsabilità di tutti o di alcuni soci. Imprenditore è la società (anche se il fallimento della società determina il fallimento dei soci illimitatamente responsabili).

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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