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Disciplina dell’art. 2087: danno biologico e mobbing

L’art.2087 c.c. prevede, a carico del datore di lavoro, l’obbligo di protezione della persona fisica e delle personalità morale del lavoratore. Il datore di lavoro, quindi, deve attuare tutte le misure idonee affinché il lavoratore, nell’eseguire la prestazione lavorativa, non incorra in alcun pericolo per la propria integrità psicofisica. Quindi l’imprenditore deve svolgere una vera e propria attività di prevenzione, oggetto dell’obbligo sancito dal suddetto articolo. Nella generalità dei contratti il dovere di rispetto della persona è implicito all’obbligo di buona fede (art.1375 c.c.) e si configura come un obbligo secondario rispetto all’obbligo primario di prestazione. Nel caso del rapporto di lavoro, invece, tale obbligo non risulta secondario/accessorio, bensì primario al pari dell’obbligo di prestazione. 
Va sottolineato come l’art.2087 per lungo tempo sia stato evocato solo in caso di risarcimento danni, quando il fatto si era già concretizzato, non ottemperando al proprio ruolo di prevenzione. La Corte Costituzionale ha, inoltre, sottolineato l’importanza del cosiddetto “danno biologico”: si tratta di una menomazione dell’integrità psico-fisica del lavoratore che va oltre la riduzione della capacità lavorativa e per cui inizialmente il datore di lavoro veniva ritenuto responsabile, non essendo coperto da alcuna assicurazione a riguardo. La normativa recente ha previsto che anche il danno biologico sia coperto da assicurazione qualora sia derivante da infortunio o malattia professionale: il datore di lavoro, quindi, non ha alcuna responsabilità civile a riguardo, responsabilità che permane al di fuori dei casi coperti dall’assicurazione. 
La giurisprudenza ha poi riconosciuto il cosiddetto “danno esistenziale”, prodotto dal comportamento illegittimo del datore di lavoro e causante danni alla vita di relazione del lavoratore. 
Di recente si è parlato molto spesso di “mobbing”, condizione che si attua nel momento in cui il soggetto (non solo il lavoratore) viene posto in una situazione di inferiorità tramite il comportamento posto in essere da altri soggetti (datore o colleghi): in tal caso non si ha alcun danno psico-fisico, ma un danno morale che lede la dignità del soggetto. Le pronunce giudiziali in tema di lavoro sono ancora scarse, ma la giurisprudenza sembra aver ben recepito la situazione di disagio in cui si può trovare il lavoratore. 
Attenzione merita anche l’art.9 dello Statuto dei lavoratori, il quale attribuisce ai lavoratori, tramite le proprie rappresentanze, di poter controllare l’applicazione delle norme anti-infortunistiche e di poter suggerire miglioramenti e nuove misure per salvaguardare le condizioni di lavoro.

Tratto da DIRITTO DEL LAVORO di Alessandra Infante
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