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L’organizzazione dell’amministrazione finanziaria


La vincolatezza ad un fine predeterminato dalla legge comporta che le attività attraverso le quali si realizzano le funzioni pubbliche vengano valutate ed apprezzate anche sotto il profilo dell’attitudine dei mezzi scelti al perseguimento dei fini.
Da ciò consegue la rilevanza non soltanto dei risultati raggiunti, ma anche delle modalità di svolgimento dell’azione amministrativa.
Il grado di efficienza di un sistema fiscale così viene sovente misurato non dalla astratta idoneità delle norme a funzionare adeguatamente rispetto alle dinamiche economiche, quanto piuttosto dalla capacità operativa dell’organizzazione predisposta per il funzionamento delle norme.
L’assetto tradizionale dell’amministrazione finanziaria era incardinato intorno al ruolo centrale del Ministero dell’economia e delle finanze, dotato non soltanto di una funzione progettuale ed interpretativa delle norme tributarie, ma anche di penetranti poteri diretti a consentire l’attuazione concreta delle norme.
L’organizzazione amministrativa constava in una struttura centrale e di una struttura periferica, a sua volta articolata su base regionale e su base provinciale.
Fino al 1991 il Ministero dell’economia era ripartito in dieci direzioni generali con competenze distinte per materia; così come a livello regionale e periferico.
Con la l. 358/91 vi è stata una riforma diretta a perseguire l’unificazione dei vari organi in ragione delle funzioni anziché secondo materie e tributi.
Il punto di rottura del disegno riformatore può essere individuato nell’eccessiva lentezza con la quale stata attuata la riorganizzazione amministrativa.
Addirittura si è andato affermando il convincimento che le strutture organizzative delineate con la l. 358/91 fossero da considerare superate ancor prima di entrare completamente a regime in considerazione delle esigenze irreversibilmente emerse nel sistema fiscale (ed in specie quelle del fisco telematico e del federalismo fiscale).
È dunque comprensibile che in questo contesto si siano delineate ipotesi normative relative ad una riorganizzazione dell’attività di accertamento che si incardinano intorno alla costituzione di una Agenzia tributaria operante in sostanziale autonomia rispetto al Ministero dell’economia e delle finanze, con modalità organizzative di tipo privatistico che garantiscano agilità e fluidità all’azione di accertamento.
Si può rilevare come non esistano in linea di principio ostacoli di carattere costituzionale all’attribuzione di una funzione pubblica a soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, siano essi enti pubblici o soggetti privati.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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