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La giurisprudenza in tema di enti con scopi essenziali


In questa prospettiva la giurisprudenza si è mossa con riferimento agli enti con scopi assistenziali.
Fino a tutti gli anni ‘70 la Cassazione era ferma sul principio secondo il quale «l'assistenza gratuita ai poveri è finalità di carattere eminentemente pubblicistico»; principio che ricavava dall'art. 1 della l. 6972/1890, il quale disponeva: «sono istituzioni di assistenza e beneficenza soggette alla presente legge le opere pie ed ogni altro ente morale che abbia in tutto o in parte per fine: a) di prestare assistenza ai poveri, tanto in stato di sanità quanto di malattia; b) di procurare l'educazione, l'istruzione, l'avviamento a qualche professione, arte o mestiere, od in qualsiasi altro modo il miglioramento morale od economico».
Una simile disposizione di legge, preclusiva della esistenza di associazioni private a scopo di assistenza, sarebbe apparsa alla stessa Corte costituzionale come costituzionalmente illegittima.
La giurisprudenza non ha, tuttavia, atteso la pronuncia di incostituzionalità: la Cassazione, decidendo in relazione ad un educatorio femminile, ha ritenuto che questo, «pur perseguendo finalità di educazione ed istruzione gratuita delle fanciulle povere, non può essere incluso fra le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, secondo la previsione dell' art. 1, l. 6972/1890, sia perché manca del riconoscimento di cui all'art. 1, r.d. 99/1891, sia perché trae origine da negozi di diritto privato ed opera con propri mezzi finanziari, senza ingerenze o controlli esterni; ne consegue la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti di detto educatorio e la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie ad esso inerenti».

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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