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Definizione di spoglio

Per spoglio si intende l’arbitraria privazione del possesso compiuta consapevolmente da un soggetto a danno di un altro. Il giudice deve ordinare la restituzione della cosa basandosi sulla semplice notorietà del fatto con la massima   celerità di procedura(entro 1 anno).
Se lo spoglio è:
-clandestino (avvenuto in assenza del possessore): il termine decorre dal giorno della scoperta dello spoglio. L’azione è concessa a qualunque possessore e anche a chi ha la detenzione della cosa(legittimazione attiva). Non è concessa a chi abbia la detenzione per ragioni di servizio o di ospitalità.
-non violento o non clandestino:  si può chiedere di essere immessi nel possesso esercitando l’azione di manutenzione. Legittimazione passiva compete, oltre che all’esecutore dello spoglio, a chi ha il possesso di un bene in virtù di un acquisto fatto nella consapevolezza dell’avvenuto spoglio. Tale legittimazione non è proponibile contro l’acquirente in buona fede.
b)di manutenzione: con cui chi è molestato nel suo possesso chiede di mantenere il pacifico esercizio, tramite la cessazione della molestia.
Per molestia si intende qualunque attività che arrechi al possessore un disturbo, sia praticamente(molestia di fatto) che giuridicamente (molestia di diritto).
Presupposto dell’azione è la molestia e non la privazione del possesso. L’azione deve essere promossa entro 1 anno. Tale azione non è concessa, come quella di spoglio, a qualunque possessore, ma solo a chi abbia il possesso pacifico e pubblico, continuo e non interrotto da oltre 1 anno e solo quando il possesso si riferisce ad un immobile o ad un altro diritto reale sopra un immobile o ad una universalità di mobili.
Anche colui che ha subito uno spoglio non violento o clandestino può chiedere di essere rimesso nel possesso mediante tale azione, quando ne sussistano le condizioni.
2)Azioni di Enunciazione: tutelano il possesso e anche la proprietà e i diritto reali di godimento. Hanno natura cautelare, perché sono dirette ad ottenere dei provvedimenti provvisori idonei a prevenire danno alla cosa, in attesa della pronunzia definitiva data a seguito di un processo di cognizione(in cui l’organo giudicante è chiamato ad accertare la situazione giuridica esistente fra i contendenti ed a dichiarare,con sentenza,chi dei 2 abbia ragione).   Le azioni di enunciazione sono 2:
a)di nuova opera: spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore che ha ragione di temere che una nuova opera, iniziata da meno di 1 anno e non ancora terminata, arrechi danno alla cosa oggetto del suo dir.
E quindi il giudice presa somma cognizione del fatto può:
-vietare la continuazione dell’opera: ordinando all’attore di depositare una somma in denaro a titolo di cauzione;
-permettere la continuazione dell’opera: in tal caso, se a seguito del giudizio definitivo se le pretese dell’attore risultano infondate, allora  esso dovrà risarcire il convenuto, se invece avrà ragione il convenuto deve demolire l’opera a sue spese e risarcire di eventuali danni l’attore.
b)denunzia  di danno temuto: spetta al proprietario, al titolare di un diritto reale di godimento o al possessore nel caso in cui vi sia pericolo di danno grave ed imminente derivante da cosa preesistente.  Il giudice dispone i provvedimenti necessari per ovviare al pericolo e, se del caso, impone idonea garanzia per eventuali danni.

Tratto da ISTITUZIONI DI DIRITTO PRIVATO di Antonio Amato
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