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Testo unico delle imposte sui redditi: DPR 22 DICEMBRE 1986, N.917- titolo 1 capo 1 art.5

REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel
territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione,
proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA : per le società di persone, il reddito prodotto viene attribuito ai soci in proporzione dalle quote di possesso e indipendentemente dalla sua distribuzione.

Tratto da PIANIFICAZIONE FISCALE D’IMPRESA di Valentina Minerva
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