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Decisione interlocutoria del giudice: Ordinanza per l’integrazione delle indagini


Con cui indica al Pubblico Ministero le ulteriori indagini che ritiene necessarie.
La disposizione non ha soltanto lo scopo di consentire che il giudice conceda al Pubblico Ministero un ultima occasione per rafforzare una richiesta di rinvio a giudizio priva di fondamento, l’integrazione delle indagini può essere disposta anche nell’ipotesi in cui il giudice rilevi lacune investigative in relazione a elementi favorevoli all’imputato.
Una volta che il Pubblico Ministero abbia provveduto all’adempimento, si terrà una nuova udienza che avrà come oggetto di discussione i risultati delle indagini integrative.
All’esito di tale udienza è possibile che il giudice ritenga di poter decidere allo stato degli atti (emanando la sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio).
In caso contrario, il giudice può emettere una nova ordinanza per l’integrazione delle indagini, ovvero può disporre l’integrazione probatoria.
L’ultima questione da affrontare è quella relativa alle conseguenze di una eventuale inerzia del pm, cioè quando, pur sollecitato dal giudice, non compia alcun atto di indagine.
La normativa prevede che l’ordinanza per l’integrazione delle indagini sia comunicata al procuratore generale presso la Corte d’Appello, il quale può avocare le indagini.

Tratto da INDAGINI PRELIMINARI, PROCESSO E SENTENZA di Stefano Civitelli
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