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Gli enti pubblici e il diritto comune


Resta, infine, da precisare come entro il nostro sistema si combinino due principi apparentemente di segno opposto: da un lato il principio, posto dall' art. 11, che sottrae gli enti pubblici all'applicazione del diritto comune; dall'altro il principio che reclama, all'opposto, la loro sottoposizione al diritto comune.
Fra i due principi non c'è contraddizione, avendo essi ambiti di applicazione diversi: il primo riguarda la disciplina dei soggetti; il secondo quella degli atti, dei fatti, delle attività. In particolare:
a.gli enti pubblici sono sottoposti al diritto comune, ossia alle medesime norme applicabili ai soggetti privati, per ciò che attiene alla disciplina dei fatti, degli atti e delle attività economiche da essi posti in essere. Qui si applica la disciplina propria dei fatti, degli atti, delle attività mentre è irrilevante la natura del soggetto, pubblico o privato, che li abbia posti in essere;
b.gli enti pubblici sono sottratti, invece, al diritto comune quando non si tratta di regolare fatti o atti o attività, bensì il soggetto che li ha posti in essere, la sua interna organizzazione, le sue vicende. Qui si applica la disciplina propria del soggetto, che è diversa per i soggetti pubblici e per quelli privati.
Sotto il secondo aspetto assume rilievo l'art. 11, relativo alle « persone giuridiche pubbliche».
Esso vale a sottrarre gli enti pubblici alle norme dettate per le persone giuridiche private e, in primo luogo, alle norme che i successivi artt. 12 ss. dedicano alla interna organizzazione di queste ultime, per sottoporle alle «leggi e agli usi osservati come diritto pubblico».
A questa funzione derogatoria dal diritto comune si ricollega anche l'art. 2221, che sottrae gli enti pubblici economici al fallimento, ossia alla procedura concorsuale di diritto comune.
Qui non vengono in considerazione fatti o atti o attività del soggetto pubblico: la procedura investe il soggetto nella sua globalità; perciò l'ente pubblico, sottratto al fallimento, è sottoposto ad una speciale procedura di liquidazione, ossia alla liquidazione coatta amministrativa.
Ma anche nell'ambito di questa speciale procedura gli enti pubblici occupano una posizione differenziata rispetto ai soggetti privati che vi sono sottoposti (banche private, compagnie di assicurazione, società cooperative): l'art. 195 I. fall. sottrae gli enti pubblici all'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza, anche questo essendo un giudizio che verte sul soggetto in quanto tale, e non su fatti o atti o attività da esso poste in essere.

Tratto da LE PERSONE GIURIDICHE di Beatrice Cruccolini
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