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I soci non amministratori. Il divieto di concorrenza

Ai soci esclusi dall'amministrazione sono riconosciuti ampi poteri di informazione e di controllo: diritto di avere dagli amministratori notizie dello svolgimento degli affari sociali, di consultare documenti relativi all'amministrazione, di ottenere il rendiconto al termine di ogni anno.
Nella s.n.c. incombe su tutti i soci uno specifico obbligo: il divieto di concorrenza (è vietato esercitare per conto proprio o altrui un'attività concorrente con quella della società e partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente). La violazione del divieto espone il socio al risarcimento dei danni e legittima gli altri soci a deciderne l'esclusione.
Le modificazioni dell'atto costitutivo
Nella società semplice e nella s.n.c. il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente.
Per il rapporto fiduciario che normalmente intercorre fra i soci, il consenso di tutti gli altri soci è perciò necessario per il trasferimento della quota sociale sia fra vivi che a causa di morte.
Nella s.n.c. e ora anche nella società semplice le modificazioni dell'atto costituivo sono soggette a pubblicità legale e finché non sono iscritte al registro delle imprese non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi non erano a conoscenza.
Frequente nella pratica è la clausola che prevede la modificabilità a maggioranza dell'atto costitutivo. La maggioranza deve rispettare due principi generali: l'obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede e il rispetto della parità di trattamento fra i soci.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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