Skip to content

Definizione di oggetto del dolo

Definizione di oggetto del dolo

Cosa il soggetto agente si deve rappresentare e deve volere per realizzare il reato:
Esempio: l’art.575 del codice penale dice che chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. Questo è un delitto, perché la pena è quella della reclusione, perciò nel silenzio della norma sull’elemento psicologico, sono puniti i comportamenti che il soggetto ha tenuto con dolo. L’art.43 dice che l’omicidio è doloso quando l’evento è preveduto e voluto dall’agente, quindi il soggetto deve volere la morte dell’uomo. Tuttavia tra i reati e tra i delitti non esistono solo i reati d’evento, ma esistono anche quelli di mera condotta, reati che non prevedono un evento che sia conseguenza dell’azione o dell’omissione, ma sono puntiti per il comportamento omissivo. L’art.43 fa riferimento all’evento, quindi a fronte di questi reati che un evento non lo prevedono perché sono di mera condotta bisogna fare riferimento all’art.47 del codice penale, che pur essendo legato al problema dell’errore sul fatto che costituisce il reato, indica come si risolve questo problema dell’individuazione dell’oggetto del dolo.
L’art.47 dice: l’errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell’agente, tuttavia se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
Errore sul fatto che costituisce il reato vuol dire che ho realizzato un reato per errore. Esempio: vado a caccia insieme ad altre persone, e al posto di sparare ad un animale, sparo ad uomo e rimane ferito. Ho quindi provocato delle lesioni, con una condotta che non solo ex art.42 è cosciente e volontaria, ma anche voluta, però sono caduto in errore su ciò che realmente si muoveva dietro il cespuglio. L’art. 47 dice che la punibilità è esclusa, ma subito dopo dice che tuttavia la punibilità non è esclusa se ricorrono due condizioni:
- l’errore commesso dal soggetto sia dovuto a una sua colpa;
- il delitto sia preveduto dalla legge come punibile anche a titolo di colpa (perché la regola è che i delitti sono puniti solo per dolo).
Quindi io potrò rispondere di lesioni colpose, il che vuol dire che questa formula complessa dell’art.47 avrebbe potuto essere espressa con una formula più chiara: l’errore sul fatto che costituisce reato esclude il dolo. Il che vuol dire che perché ci sia dolo, non devono esserci errori sul fatto che costituisce reato, cioè il soggetto si deve rappresentare correttamente la realtà che lo circonda, perché se cade in errore non ci può essere dolo. Si deve cioè rappresentare e volere tutti gli elementi del fatto tipico. Perché l’art.47 dice che esclude il dolo l’errore sul fatto che costituisce il reato, quindi l’evento è solo uno degli elementi della tipicità, ma quando l’art.47 fa riferimento al fatto, prende in considerazione tutti gli elementi che costituiscono il fatto tipico, non solo l’evento, anche la condotta, il nesso di casualità, la qualifica del soggetto in caso di reati propri, ossia quelli che possono essere commessi solo da soggetti con determinate qualifiche.
L’art.43 quando fa riferimento all’evento quindi dice meno di quello che dovrebbe dire in realtà, che si trova invece nell’art. 47 e cioè il delitto è doloso quando è preveduto e voluto l’intero fatto tipico.
Esempio – FORMAZIONE FITTIZIA DEL CAPITALE SOCIALE, ART.2632: gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
Sono quindi puniti con la reclusione fino ad 1 anno gli amministratori e i soci conferenti che anche in parte formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di quote in misura superiore rispetto al capitale sociale.
Per realizzare questo reato l’amministratore o il socio conferente deve volere e si deve rappresentare tutti gli elementi del fatto tipico, quindi si deve rappresentare la propria qualifica, deve rappresentarsi il fatto che le azioni che sta attribuendo siano superiori al valore complessivo del capitale sociale e deve volere questa attribuzione. A queste condizioni il delitto è preveduto e voluto, quindi può essere al soggetto rimproverato.
Ci può essere quindi una condotta cosciente e volontaria (art.42), ma non dolosa (art.43). L’art.42 fa riferimento solo alle condotte del soggetto e serve limitatamente al fine di dire che i comportamenti che non sono padroneggiabili dal soggetto sono al di fuori del perimetro della rilevanza penale. Tutto ciò che sta al di dentro va classificato: può integrare fattispecie dolose o colpose.
L’oggetto del dolo è quindi dato da tutti gli elementi costitutivi del fatto tipico.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.