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Il titolo giustificativo dell’obbligazione del responsabile d’imposta


Merita ribadire ancora una volta che il responsabile, non essendo a lui riferibile la manifestazione di capacità contributiva colpita dal tributo, non è suscettibile di assumere la veste di titolare di un’obbligazione qualificabile di imposta, pena l’incostituzionalità della norma da cui quest’ultima scaturisce; altri, egli non può che restare terzo rispetto al rapporto di debito/credito tra l’amministrazione finanziaria e il soggetto passivo del tributo.
Ciò comporta che la posizione del responsabile, né più né meno di quella del sostituto, va circoscritta al mero terreno dell’adempimento della prestazione positiva, rivelandosi per converso completamente estranea al profilo dell’imputazione soggettiva di quest’ultima.
Posto, dunque, che il responsabile è tenuto all’adempimento di un’obbligazione altrui, non sembra, sulla scorta dei principi, che si possa sfuggire alla seguente alternativa: o anche costui è un adiectus solutionis causa nel perseguimento di una finalità consistente nel rendere più agevole la riscossione del tributo; oppure egli è un garante ope legis dell’obbligazione di imposta, nel senso che la funzione dell’istituto in esame è quella di rafforzare la posizione creditoria dell’amministrazione finanziaria.
La natura accessoria che propria dell’obbligazione di garanzia ricorre all’evidenza nelle ipotesi di cui ai precedenti punti 2. e 3.: dove l’accollo della responsabilità di imposta in capo al terzo si collega rispettivamente, nell’un caso, al mutamento di titolarità in ordine a quanto costituisce l’entità economica oggetto del tributo o sulla quale l’amministrazione è in grado di realizzare in via prioritaria la sua pretesa oppure al rapporto di rappresentanza intercorrente tra il medesimo ed il soggetto passivo di imposta con riguardo alla vicenda economica che di quest’ultima rappresenta la fattispecie costitutiva; e, nell’altro caso, al pregiudizio che il comportamento tenuto dal terzo può arrecare al tempestivo e compiuto soddisfacimento della pretesa medesima.
Ma l’assunto di cui sopra vale anche per le ipotesi precedentemente accorpate nei punti 1. e 4.
Quanto alle prime, vengono in considerazione atti od operazioni rispetto ai quali l’intervento dei pubblici ufficiali si appalesa, per un verso, necessario o in assoluto o al fine di conseguire determinati effetti; e, per l’altro, si dispiega nel momento in cui gli atti o le operazioni si perfezionano non solo giuridicamente ma anche nella loro sostanza economica.
Nelle ipotesi di cui al punto 4., infine, l’obbligazione di garanzia imposta al terzo si atteggia palesemente come pendant dei vantaggi riconosciuti al medesimo per effetto della scelta comportamentale a lui consentita.
Ricapitolando, il responsabile è dunque titolare di un’obbligazione il cui titolo è da ravvisare non nella capacità contributiva bensì in una forma di garanzia ope legis circa il puntuale ed esatto adempimento della prestazione impositiva, al soddisfacimento della quale egli è pertanto tenuto in aggiunta ed in solido con il soggetto passivo della stessa.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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