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Scioglimento del singolo rapporto sociale

Il socio può cessare di far parte della società per morte, recesso od esclusione.
Con il venir meno di un socio non si ha lo scioglimento della società: è rimesso ai soci superstiti il decidere se porre fine alla società o continuarla. Nel caso in cui rimanga un solo socio superstite, questi ha la facoltà di associare a sé altre persone (continuando la società) oppure porvi fine.
Se muore un socio, i soci superstiti sono obbligati a liquidare la quota ai suoi eredi nel termine di sei mesi (i soci non sono tenuti a subire il subingresso di eredi nella società).
In alternativa possono:
sciogliere anticipatamente la società: gli eredi partecipano alla divisione dell'attivo che residua dopo l'estinzione dei debiti sociali;
continuare la società con gli eredi del socio defunto: è necessario il consenso di tutti i soci superstiti e degli eredi.
Il recesso è lo scioglimento del rapporto sociale per volontà del socio:
se la società è a tempo indeterminato ogni socio può recedere liberamente comunicando la sua volontà ai soci con un preavviso di almeno tre mesi;
se la società è a tempo determinato, il recesso è ammesso per legge solo se sussiste una giusta causa.
Un'altra causa di scioglimento del rapporto sociale è costituita dall'esclusione del socio dalla società (in alcuni casi ha luogo di diritto; in altri è facoltativa, cioè rimessa alla decisione degli altri soci).
Sono esclusi di diritto il socio che sia dichiarato fallito e il socio il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.
Si può avere esclusione facoltativa quando si riscontrano:
gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale (mancata esecuzione dei conferimenti, violazione del divieto di concorrenza,…);
l'interdizione e l'inabilitazione del socio;
la sopravvenuta impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio (es. perimento della cosa da conferire, sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l'opera conferita,…).
L'esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci calcolata per teste. La deliberazione deve essere comunicata al socio escluso entro 30 gg dalla data di comunicazione. Nella società composta da sue soli soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell'altro.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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