Skip to content

I limiti previsti per il fallito


- un tempo erano assai più estesi perché il fallimento era ritenuto di più una colpa rispetto ad oggi; ora si riducono a due aspetti, ma sono comunque conseguenze che vanno toccare i diritti fondamentali della persona garantiti anche dalla Costituzione (rispettivamente agli Art 15 e 16 della Costituzione), ed essi sono:
- la segretezza epistolare: all'Art 48 si ha una differente disciplina a seconda che il fallito sia persona fisica o persona giuridica: nel caso in cui sia persona fisica, allora il fallito continua a ricevere la propria corrispondenza, ma vi è l'obbligo di consegna al curatore di quella corrispondenza che riguarda i rapporti compresi nel fallimento.
Prima della riforma il curatore riceveva tutta la corrispondenza del fallito e poi riconsegnava al fallito la corrispondenza personale.
Nel caso in cui invece il fallito sia persona giuridica allora l'intera corrispondenza viene ricevuta dal curatore;
- Art 48. Corrispondenza diretta al fallito.
“L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.”
- i limiti alla circolazione: vige l'obbligo per l'imprenditore fallito, nonché per gli amministratori o i liquidatori di segnalare al curatore ogni cambiamento che riguardi la propria residenza o il proprio domicilio. E’ questo l'Art 49: “L’imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.”.
- gli effetti che coinvolgono i creditori possono essere distinti in due gruppi:   
- di carattere processuale: incidono sugli strumenti processuali a disposizione del creditore;
- di carattere sostanziale: incidono direttamente sulla disciplina del credito.
Gli effetti processuali possono a loro volta essere distinti in due profili, uno negativo e uno positivo; l'effetto negativo è di divieto, mentre quello positivo è di obbligo: il divieto consiste nell'impossibilità di avvalersi di qualsiasi azione di tipo individuale, cioè i creditori non possono promuovere qualsiasi azione di qualsiasi natura nei confronti del fallito al fine di far valere i loro crediti; se sono in corso, si interrompono.
Il profilo positivo è caratterizzato dallo strumento dell'insinuazione al passivo, strumento messo a disposizione dei creditori per far valere i loro crediti, qualunque sia il loro credito. Questo è l'unico strumento messo a disposizione dei creditori dal legislatore.
Nell'ambito della procedura fallimentare non esiste solo la fase dell'apprensione dell'attivo, ma anche la fase dell'accertamento del passivo, cioè la verifica di quali siano i creditori che intendono partecipare a questa ripartizione dei beni del fallito.
La procedura di insinuazione al passivo comporta anche dei costi, tant'è che se le prospettive di rivedere una parte del proprio credito sono modeste e/o remote, sarà molto più conveniente non insinuarsi.
I singoli creditori possono prendere visione ogni semestre del riepilogo redatto dal curatore che dettaglia il suo agire in tema di esecuzione del programma di liquidazione e del piano di riparto.

Tratto da DIRITTO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI di Andrea Balla
Valuta questi appunti:

Continua a leggere:

Dettagli appunto:

Altri appunti correlati:

Per approfondire questo argomento, consulta le Tesi:

Puoi scaricare gratuitamente questo appunto in versione integrale.