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Legittimità costituzionale della responsabilità di imposta


I dubbi di legittimità costituzionale possono ripresentarsi in virtù della circostanza che il responsabile è pur sempre titolare di un’obbligazione ex lege; onde si rende indispensabile un’ulteriore verifica circa il rispetto dei limiti costituzionali che impongono di circoscrivere l’ambito di utilizzabilità dell’istituto in questione.
I diversi gruppi di ipotesi di responsabilità di imposta di cui abbiamo constatato l’esistenza nel nostro ordinamento presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche:
a. nei casi di cui ai punti 1. e 2. il responsabile è in grado, in virtù della sua qualifica o del rapporto negoziale intercorrente con il soggetto passivo di imposta, di assicurarsi preventivamente le somme con le quali far fronte all’obbligazione: si pensi al notaio chiamato a redigere o ad autenticare un atto, che può legittimamente ricusare il suo ministero se le parti non depositano presso di lui l’importo dei tributi del cui adempimento risponde; si pensi ancora al cessionario d’azienda il quale può pretendere una corrispondente diminuzione del corrispettivo pattuito oppure l’accantonamento o il deposito di somme di pari ammontare;
b. nei casi di cui ai punti 3. e 4., invece, il responsabile diventa tale a seguito di un comportamento a lui ascrivibile, sicché egli può addirittura evitare di assumere la titolarità della relativa obbligazione sol che si astenga dalla determinazione volitiva che tale comportamento sorregge e produce.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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