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Metodo della commessa completata

Come per la altre rimanenze di prodotti che hanno subito un processo
di lavorazione in azienda, la valutazione deve avvenire al minore tra costo e valore di mercato.
Il costo è il costo pieno di produzione => il margine reddituale è riconosciuto solo nel momento in cui vi è la cessione definitiva (spedizione o accettazione da parte del committente), in coerenza con il principio della realizzazione (o prudenza).
Il PC n. 23 rinvia al PC n. 13 per definire il valore di mercato e ritiene che la prima approssimazione del valore di mercato sia il prezzo stabilito contrattualmente per la commessa e solo quando questo non sia ragionevolmente certo occorre considerare altri elementi (es. Prezzo di beni simili).
La contabilizzazione del ricavo è rilevata solo quando:
- La commessa è stata completata e accettata da parte del committente
- I collaudi hanno dato un esito positivo.
- Gli eventuali costi da sostenere dopo il completamento siano non significativi ed in ogni caso già stanziati a conto economico
- Siano ragionevolmente stimabili gli effetti derivanti da situazioni di incertezza e fronteggiabili con eventuali stanziamenti
Il PC n.23 ammette l’applicabilità di questo criterio in tre casi:
- Quando il metodo della percentuale di completamento non è applicabile per incertezze tali da rendere non attendibili le numerose stime richieste
- Quando le commesse hanno durata infrannuale, perché se durano meno di 12 mesi tanto vale applicare il costo base.
- Quando l’azienda, pur potendo applicare la percentuale di completamento, opta comunque per la commessa completata al fine di fruire di un vantaggio fiscale, ma fornisce in NI le info derivanti dalla applicazione della percentuale di completamento.
Una volta scelto, il metodo deve adottarsi per tutte le commesse, perché se no si rappresentano in bilancio valori eterogenei, salvo i seguenti casi:
- Adozione della percentuale di completamento per le commesse i cui costi e ricavi sono stimabili con attendibilità e della commessa completata per le commesse soggette ad incertezza di stima
- Adozione della percentuale di completamento per le commesse pluriennali e della commessa completata per le commesse infrannuali

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