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La liquidazione come gestione dell'attività

La liquidazione intesa non solo come vendita ma anche come gestione dell'attività (affitto, esercizio provvisorio).
L'art. 105 detta un criterio di prevalenza per cui è il curatore a stabilire se è il caso o meno di vendere in blocco. (Comma 8) esso può anche procedere alla liquidazione mediante conferimento in una o più società anche appositamente costituite, dell'azienda, di rami della stessa o di singoli beni o crediti.

Art. 107 (modalità delle vendite):
- comma 1: le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione, sono effettuate dal curatore tramite procedure competitive, che assicurano il miglior pezzo, avvalendosi di soggetti specializzati sulla base di stime effettuate da esperti e assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- comma 2: il curatore, può prevedere nel programma di liquidazione che le vendite informali, siano sostituite, dove necessario, da quelle formali previste dal codice di procedura civile;
- comma 4: il curatore può sospendere la vendita ove pervenga un’offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al 10% del prezzo offerto. (Aumento dissesto).

Art. 108 (poteri del giudice delegato):
- comma 1: "il giudice delegato, su istanza del fallito, del comitato dei creditori o di altri interessati, previo parere favorevole dello stesso comitato dei creditori, può sospendere con decreto motivato, l'operazione di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi... oppure impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto 
tenuto conto delle condizioni del mercato." Quindi è interesse dei creditori del fallito chiedere questa sospensione soprattutto quando l'attivo è maggiore del passivo, perché i primi possono vedere aumentato l'attivo e quindi avere un maggior riparto; è interesse del fallito perché se avanza attivo dopo riparto gli verrà restituito;
- comma 2: i beni immobili e mobili registrati fuoriescono dal fallimento completamente ripuliti da ogni ragione che invece sono ammessi al passivo.


Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Salvatore Busico
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