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Le nuove ipotesi di esenzione della revocatoria (ART. 67 lett. a-g)


All’art. 67 co. 3 c’è un’elencazione di ben sette nuove ipotesi di esenzione dall’azione, infatti l’art. prevede che non sono soggetti all’azione revocatoria: …
Le esenzioni in questione si applicano solo alla revocatoria fallimentare dell’art. 67, restano così esclusi dall’area delle esenzioni gli atti revocabili secondo le disposizioni in tema di revocatoria ordinaria (art. 66) e gli atti a titolo gratuito (art. 64) nonché i pagamenti anticipati (art. 65).
Le ipotesi previste non sembrano ricollegarsi ad un unico comune denominatore, l’unico elemento unificante è riconoscibile nell’esigenza di aumentare la sicurezza dei traffici commerciali rendendo più stabili i rapporti negoziali sottostanti.
Sono esentati dalla revocatoria:
a. I pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa nei termini d’uso. Agevola il salvataggio dell’impresa, protegge i fornitori strategici, scoraggia i comportamenti aggressivi dei creditori, favorendo il ricorso a soluzioni stragiudiziali. Per essere esente da revocatoria il pagamento deve essere effettuato nell’esercizio dell’attività d’impresa. Mentre con riguardo ai tempi, sono esenti da revocatoria i pagamenti effettuati alle normali scadenze commerciali, infatti il riferimento temporale generale è imposto di 30 gg.
b. Le rimesse effettuate su un conto corrente bancario.
Si riferisce ai versamenti dell’imprenditore, poi dichiarato fallito, effettuati sul proprio conto corrente nei sei mesi anteriori alla dichiarazione. Possono essere revocati se ricorrono due condizioni: 1. che si configurino come pagamenti a favore della banca; 2. che il curatore provi che la banca conosceva lo stato di insolvenza di chi ha effettuato il pagamento. Il cuore della questione risiede nell’identificazione dell’idoneità di costituire un pagamento in favore della banca, con la conseguente riduzione del credito di quest’ultima: solo in questo caso la rimessa affluita sul conto può essere soggetta a revocatoria, trattandosi di un debito liquido ed esigibile. Questa previsione si configura, inoltre, come un’applicazione del più generale principio introdotto grazie alla riforma con l’art. 70 co. 3, ovvero la teoria della revocabilità entro i limiti del “massimo scoperto”.
c. Vendite a giusto prezzo di immobili ad uso abitativo.
L’intenzione è quella di tutelare la posizione di quanti acquistano la casa di abitazione da un’impresa costruttrice poi fallita. Condizione necessaria per esentare dalla revocatoria le vendite immobiliari in questione è l’elemento del giusto prezzo: la verifica della sussistenza di questa condizione è affidata ad una consulenza tecnica d’ufficio. Nel caso in cui emerga che il prezzo pagato oltre a non essere giusto è anche inferiore di oltre un quarto rispetto a quello corrispondente all’effettivo valore dell’immobile, troverà applicazione la disciplina degli atti con prestazioni sproporzionate dell’art. 67 co. 1.
d. Gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse sui beni del debitore.
La prima condizione affinché trovi applicazione l’esenzione è costituita dall’esistenza di un piano di risanamento, che appaia di per sé idoneo a consentire il superamento della crisi dell’impresa. La seconda condizione richiesta riguarda la ragionevolezza del piano stesso.
e. Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo.
f. I pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro.
g. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza.
L’ultimo comma dell’art. 67 esclude l’applicabilità delle disposizioni dello stesso all’istituto dell’emissione, agli istituti autorizzati a compiere operazioni di credito su pegno e agli istituti di credito fondiario

Tratto da DIRITTO FALLIMENTARE di Alessandro Remigio
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