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La forma del provvedimento amministrativo

La forma del provvedimento amministrativo

La forma nell'ambito degli elementi costitutivi del provvedimento, è uno di quegli elementi essenziali, ad substantiam. Il provvedimento diventa quindi atto necessariamente formale, ma non solo: è atto solenne nel senso che l'articolazione della forma scritta richiedeva una precisa sequenza: a) l'intestazione, con indicata l'amministrazione agente;
b) il preambolo, con considerazioni e riferimenti normativi;
c) la motivazione, come esternazione dei motivi che giustificano il provvedimento;
d) il dispositivo, come parte precettiva che esprime il comando giuridico (decreta, autorizza, concede, ordina, diffida...)
e) la sottoscrizione come firma della persona fisica titolare dell'organo dell'amministrazione agente;
f) data e luogo di emanazione dell'atto.
Non esiste una regola generale che impone un modello formale di esternazione di tutti i provvedimenti; la forma è elemento essenziale perché ogni atto giuridico non può non avere una forma, cioè un modo di essere che lo renda percepibile.
La forma investe tutti gli elementi in cui si articola il provvedimento, riassumendoli in una unità: l'amministrazione agente, l'oggetto della sua connotazione temporale o spaziale, i motivi, il contenuto, trovano nella forma non un semplice contenitore, ma l'elemento riassuntivo di tutti gli elementi.  
Il provvedimento può avere una forma scritta ovvero orale, c'è quindi libertà di forma; ma comunque la presenza obbligatoria della motivazione richiede di necessità la forma scritta. Intere categorie comunque continueranno ad essere esternate oralmente: es. provvedimenti collegiali, ordini, comandi.
I provvedimenti adottati in forma scritta corrisponderanno poi a documenti che ne certificheranno l'esistenza, l'originalità, la conformità etc.: l'originale, , la copia conforme, la copia autentica, l'estratto, sono documenti del provvedimento, che ne attestano variamente l'esistenza come fatto giuridico.
Anche i provvedimenti orali possono tradursi in documenti: le deliberazioni degli organi collegiali hanno la necessità di essere tradotti in documenti (verbale della seduta); i comandi e gli ordini in ordini di servizio.
Su questa imponente massa di documenti si esercita un diritto di accesso secondo la normativa che disciplina il diritto all'informazione.

Tratto da DIRITTO AMMINISTRATIVO di Beatrice Cruccolini
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