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La successione a titolo di imposta


Per quanto concerne le persone fisiche, detta successione è quella che avviene mortis causa, cui per l’appunto consegue il subingresso degli eredi nel coacervo dei rapporti attivi e passivi facenti capo al de cuius, ivi compresi i rapporti di natura tributaria.
Merita al riguardo ricordare che con riferimento ai debiti tributari del de cuius in materia di imposte sui redditi gli eredi sono tenuti in solido, così derogandosi alla regola della responsabilità pro quota ereditaria.
È opportuno inoltre segnalare che in più occasioni il legislatore tributario, in presenza del fenomeno successorio mortis causa, dispone la proroga o la riapertura dei termini per gli adempimenti o per l’esercizio di facoltà e poteri da parte degli eredi.
Una successione a titolo universale può inoltre verificarsi anche fra enti tutte le volte in cui si determini, per legge o per volontà delle parti, il subingresso nel patrimonio da un soggetto ad un altro.
È viceversa da escludere una successione nel debito di imposta in virtù del trasferimento a titolo particolare del cespite o dell’attività economica che realizza o dalla quale scaturisce il fatto indice di capacità contributiva.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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