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Commento di Michele Sandulli all’art. 2380 bis: Il rapporto di amministrazione


La norma menziona due aspetti del rapporto di amministrazione: la responsabilità della gestione e il compimento delle operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale. Il termine responsabilità va inteso:
- sia come competenza esclusiva: tali poteri non possono essere trasferiti a soggetti esterni al cda, e soggetti terzi o altri organi non possono esercitarli; principio inderogabile sia in via statutaria che negoziale. Qualora si contravvenisse a tale disposizione, rispondono nei confronti della società e dei terzi sia gli amministratori che l’hanno consentito, sia i terzi che si siano ingeriti nell’attività di gestione. Gli amministratori non possono, nello specifico, delegare di propria iniziativa all’assemblea particolari decisioni; per i casi espressamente previsti da statuto, l’assemblea può solo autorizzare determinati atti. Unica possibilità di deroga: nel caso in cui siano venuti a mancare l’amministratore unico o tutti gli amministratori, il collegio sindacale si sostituisce per i soli atti di ordinaria amministrazione e finché non sia ricostituito l’organo; per gli affari urgenti, il collegio sindacale può sostituirsi anche qualora sia venuto meno taluno degli amministratori, finché non sia reintegrato il numero statutario dei componenti del cda.
Qualora la società sia soggetta a direzione e coordinamento da parte di un altro ente (la controllante) (2497), come possono essere compatibili l’esclusivo potere di gestione dell’impresa in capo agli amministratori della società ed il legittimo potere di direzione e coordinamento della controllante? Può ipotizzarsi una linea di confine tra “gestione” (riferita ai profili strettamente operativi) e “amministrazione” (riferita a scelte strategiche, politiche aziendali, programmazione e sviluppo dell’impresa), con la controllante che può inserirsi, nei limiti dell’ottica del gruppo e nel rispetto dell’interesse della controllata, solo in quest’ultima.
- che come responsabilità in termini giuridici (e questa non necessariamente esclusiva): si tratta di responsabilità non della gestione, ma per gli effetti pregiudizievoli (i danni) provocati dall’esercizio del potere di gestione (si può aggiungere la responsabilità della controllante, degli amministratori di fatto, ecc.).

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