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Atti aventi forza di legge

I più importanti insieme alla legge generale sono:decreti legge, decreti legislativi e decreti di guerra, essi fanno parte delle fonti primarie.
Il decreto legislativo è adottato del governo e viene pubblicato sulla gazzetta ufficiale, una volta entrato in vigore vive per sempre. La costituzione prevede che il governo adotti i decreti legislativi, ma solo dopo che il parlamento abbia adottato una legge formale che prende il nome di legge delega. Questa legge è revocabile dal parlamento in ogni momento, se non si verificano più i presupposti per la quale è stata apposta. La legge delega approvata dal parlamento è revocabile, formale e delega un potere normativo esercitabile solo dal governo. Inoltre deve necessariamente indicare: i criteri, i principi e l’oggetto definito.
Il decreto legislativo passa poi nelle mani del presidente della repubblica che lo sottoscrive e verrà poi pubblicato.
Il decreto legge è adottato direttamente dal governo solo su legge delega del parlamento, è votato nei casi di urgenza. È un decreto provvisorio perché il gg stesso della pubblicazione verrà presentato alle camere. Produce effetti immediatamente ma non è detto che li produrrà per sempre. Le camere hanno sessanta gg di tempo per decidere. L’art. 15 precisa le leggi per le quali non può esistere un decreto legge o un decreto legislativo. Il decreto legge può subire una : conversione quando viene convertito in legge, non conversione  quando non viene convertito in legge e decade perdendo quindi la sua efficacia con effetti ex tunc. Questa situazione crea una lacuna, che la costituzione affronta con due soluzioni: la legge sanatoria che regola i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti; l’altro strumento è l’individuazione di una responsabilità sia penale riguardante i ministri, che una responsabilità civile dove i ministri rispondono solidalmente dei danni creati con quel decreto. Lo stato con la legge 400 del 98 stabilisce che è impossibile reiterare cioè un decreto non convertito viene riportato con determinate modifiche alle camere, dal 98 invece si presentano i decreti nel rispetto dei limiti.
Il sistema delle fonti primarie p un sistema chiuso, cioè riguarda solo quelle fonti e non se ne possono creare di nuove, invece le fonti secondarie sono un sistema aperto, e trovano il loro fondamento, altre ce nella costituzione anche nelle singole leggi ordinarie. Sono subordinate alle fonti primarie, e si chiamano regolamenti. Art1 disposizioni sulle leggi in generale, art. 3 dispone sui regolamenti.
I regolamenti sono adottati non solo dallo stato, ma anche da regioni e enti locali. L’art. 117 comma 6 ha modificato la natura dei regolamenti e dice espressamente perché e come vengono adottati. Principio di parallelismo, conferisce potestà regolamentare quando questi hanno potestà legislativa.
La potestà legislativa è detenuta solo da stato e regioni. I comuni hanno potestà regolamentare pur non avendo potestà legislativa, per l’organizzazione dei loro uffici. Lo stato ha potestà regolamentare generale ma solo  esclusivamente per le materie in cui ha potestà legislativa.
Nel nostro ordinamento disponiamo di tre tipi di regolamenti: delle regioni, degli enti locali, dell’esecutivo.
Questi regolamenti sono adottati per le materie di cui all’art. 17 comma 2, un altro regolamento è l’effetto del referendum abrogativo in ambito regionale.
I regolamenti dell’esecutivo: sono degli atti formalmente amministrativi e sostanzialmente legislativi, sono importanti in regolamenti governativi, legge 400/98 art. 17; dove vi è prima un’iniziativa parlamentare che spetta ai singoli ministri, al consiglio dei ministri o al presidente del consiglio. Poi ci sono i pareri che sono degli atti consuntivi che si distinguono in: obbligatori (quando non può mancare secondo la legge), facoltativi (quando può anche mancare). Un’altra distinzione dei pareri è quella in: vincolanti (una volta rilasciati obbligano l’autorità richiedente a conformarsi ad essi), non vincolanti (l’autorità richiedente può conformarsi al potere o discostarsi).
Il regolamento in seguito è redatto e sarà deliberato (deliberazione collegiale) dal consiglio dei ministri, attraverso diverse fasi: decreto, visto e registrazione (controllo presso la corte dei conti), pubblicazione ed entrata in vigore dopo 15 gg di vacatio legis. Questo procedimento è obbligatorio per tutti i decreti affinché essi possano essere adottati.
Altra distinzione tra i regolamenti è quella tra:
1)regolamenti di esecuzione (regolamenti comunitari), sono i più noti e i più utilizzati perché disciplinano l’operatività della legge. I regolamenti di esecuzione possono anche essere meramente applicativi, cioè che operano anche dove c’è una riserva assoluta/relativa di legge.
2)regolamenti di attuazione ed interpretazione, sono più articolati perché dettano la disciplina definita di dettaglio, sono i più utilizzati dopo quelli di esecuzione e la differenza rispetto ad essi è che questi possono integrare, attuare e completare la disciplina. Questi regolamenti sono inammissibili dove c’è riserva assoluta di legge.
3)regolamenti indipendenti, secondo la dottrina è una categoria controversa, perché, dovrebbero operare indipendentemente cioè in quei casi dove la materia non p coperta da una disciplina legislativa. La dottrina gli ha chiamati in questo modo perché non dipendono da nessuno.
4)regolamenti di organizzazione, sono usati sempre meno grazie al processo di delegificazione, sono un residuo storico; oggi non sono più utilizzati con l’entrata in vigore della legge Bassanini.
Legge Bassanini comma 4 o 9 bis, l’organizzazione e la disciplina della funzione della pubblica amministrazione hanno disposto che fosse attuato un processo di delegificazione attraverso l’abolizione di regolamenti definiti delegati, cioè regole di autorizzazione che dettano una disciplina particolare.
Comma 3, regolamenti ministeriali e interministeriali, dette anche fonti terziarie. Sono i regolamenti adottati da ministri o da più ministri con la formula del regolamento, e assumono forma di decreto ministeriale, sono subordinati ai regolamenti del governo.
Comma 2, regolamenti delegati, sono una particolare categoria di regolamenti che comprende tre sottocategorie: deregolamentazione (deregulation è una deregolamentazione modificata), delegislazione o autorizzazione, e desemplificazione è una burocrazia dell’attività amministrativa (es. autocertificazione).
Nel processo di de legislazione, la materia è disciplinata dai regolamenti anziché dalla legge. Perché questi requisiti possano operare è necessario che le materie siano disciplinate da una legge. La legge delle autorizzazioni deve dettare i principi fondamentali negli ambiti dei quali il regolamento deve operare; deve indicare le norme che saranno abrogate quando interverrà il regolamento.

Tratto da DIRITTO PUBBLICO di Marco D'Andrea
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