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L’avviso di accertamento: sezione prima: disciplina generale


Il procedimento amministrativo di applicazione delle imposte sfocia in un provvedimento che le leggi denominano “avviso di accertamento” per il quale valgono le regole generali di diritto amministrativo in tema di provvedimenti in mancanza di norme tributarie.
I provvedimenti amministrativi sono generalmente discrezionali. In questo caso invece vi è un provvedimento espressione di una funzione vincolata. Infatti l’art. 23 Cost. prescrive che le leggi tributarie disciplinano i presupposti, la misura, i soggetti passivi dell’obbligazione tributaria. Alla luce di ciò, l’amministrazione finanziaria deve emanare l’avviso di accertamento con contenuti aderenti ai criteri previsti dalla legge. Quindi è escluso un qualsiasi potere discrezionale relativo al contenuto.
Si tratta, in altri termini, di un provvedimento impositivo. Questa nomenclatura è utilizzata per mettere in rilievo che l’ufficio fiscale costituisce unilateralmente l’obbligazione tributaria e, quindi, la impone al contribuente.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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