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Requisiti e contenuto. La parte dispositiva


Il contenuto dell’avviso di accertamento è disciplinato dall’art. 7 dello Statuto e dalle singole leggi d’imposta.
Nel contenuto possono essere distinte due parti: motivazione è dispositivo. Quest’ultimo è dato dalla statuizione relativa alla base imponibile e alla obbligazione tributaria. La prima invece è data dai presupposti di fatto e dalle ragioni giuridiche per cui è stato emesso l’avviso.
In materia di imposte su redditi, la legge prescrive che l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute e dei crediti d’imposta.
Tuttavia ciò che appare essenziale è solo la determinazione dell’imponibile.
Solitamente l’avviso statuisce l’imposta dovuta. Ma vi sono anche avvisi senza imposta. Un primo caso di avviso senza imposta è dato dall’accertamento dell’reddito delle società con il quale si ha la determinazione dell’imponibile della società da imputare a ciascun socio, agli effetti dell’imposta sui redditi dovuta dal socio.
Un secondo caso è quello degli accertamenti dei redditi per i quali anno rilievo anche le perdite. Si pensi ad una società commerciale che abbia dichiarato una perdita e l’avviso di accertamento determina una perdita minore di quella dichiarata: in tal caso l’avviso non comporta statuizioni circa l’imposta.
Nell’Iva il contenuto dell’avviso di accertamento si discosta dall’avviso riguardante altre imposte perché può contenere, non solo una nuova determinazione dell’imposta dovuta, ma anche una nuova determinazione dell’imposta detraibile.

Tratto da DIRITTO TRIBUTARIO di Alessandro Remigio
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