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NuCaratteristiche peculiari della responsabilità amministrativa da reato degli enti

Caratteristiche peculiari della responsabilità amministrativa da reato degli enti

L'ente è stato significativamente definito "quale autonomo centro di interessi e di rapporti giuridici, punto di riferimento di precetti di varia natura, e matrice di decisioni ed attività dei soggetti che operano in nome e per conto o comunque nell'interesse dell'ente." (cfr. Relazione Commissione Grosso per la riforma del codice penale).
Art.1, comma 1 del decreto prevede il 1° profilo di collegamento, si tratta di:
-  una responsabilità nascente da reato : conseguente all’accertamento di un reato secondo le cadenze procedimentali e con le garanzie tipiche del processo penale;
-  una responsabilità che si aggiunge e non si sostituisce a quella della persona fisica;
Una responsabilità che è collegata all’ente sotto due profili:
- il reato deve essere realizzato da un soggetto che appartenga alla struttura organizzativa dell’ente;
- il reato deve essere realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso (art.5 – 2° profilo di collegamento).
Affinché un reato possa far scattare la responsabilità dell’ente è necessario come presupposto che il reato sia inserito tra quelli che espressamente sono individuati come reati che fanno scattare la responsabilità dell’ente, ossia le ipotesi sono ipotesi tassative espressamente indicate dalla legge.
Una volta che è stato realizzato un reato appartenente a questo catalogo sono necessari due criteri di collegamento tra il reato e l’ente:
- legame relativo ai soggetti che hanno materialmente realizzato il reato, è necessario che la persona fisica che ha realizzato il reato faccia parte della struttura organizzativa dell’ente;
- è necessario che il reato sia realizzato nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
Inoltre ci deve essere la possibilità di muovere un rimprovero all’ente in relazione alla commissione del reato stesso, ossia la necessità anche per questo tipo di responsabilità di rispettare il principio di colpevolezza, il principio in base al quale in materia penale non è prevista una responsabilità oggettiva di posizione, l’ente non risponde automaticamente solo perché è stato realizzato un reato al suo interno, è necessario verificare che all’ente possa essere mosso un rimprovero, che gli possa essere riconosciuta una “colpa di organizzazione”.

Tratto da DIRITTO PENALE COMMERCIALE di Valentina Minerva
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