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Le condizioni per la costituzione di una s.p.a.

La s.p.a. deve costituirsi con un capitale non inferiore a centoventimila euro. Altre condizioni stabilite dall'art. 2329 sono:
che sia sottoscritto per intero il capitale sociale;
che siano rispettate le disposizioni relative ai conferimenti (deve essere versato presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro);
che sussistano le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.
I conferimenti in denaro devono essere versati prima della stipula dell'atto costitutivo e restano vincolati presso la banca fino al completamento del processo di costituzione.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Alexandra Bozzanca
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