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Gli obblighi del venditore e i rimedi contro l’inadempimento


Il codice civile sintetizza gli obblighi del venditore:
- nella consegna della cosa al compratore;
- nel far acquistare al compratore la proprietà nei casi di vendita obbligatoria;
- nel garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.
Quanto alla consegna dei beni mobili, il codice civile stabilisce che, salvo patto o uso contrario, essa deve avvenire nel luogo ove la cosa si trovava al momento del contratto, ovvero, nella vendita di beni da trasportare, con la consegna al vettore o allo spedizioniere, e nella vendita su documenti tramite la consegna dei titoli rappresentativi della merce.
La mancata consegna del bene espone il venditore all’azione di adempimento, ovvero a quella di risoluzione secondo i principi generali: nella vendita di cose mobili è peraltro previsto il rimedio tipico della c.d. compera in danno, per cui se la vendita ha per oggetto cose fungibili che hanno un prezzo risultante da listini, l’acquirente può farle acquistare a spese del venditore, con diritto di ottenere la differenza fra il prezzo pattuito e quello effettivamente pagato, oltre al risarcimento del danno.
Il compratore può subire, per effetto dell’azione di un terzo che rivendichi la proprietà o altro diritto reale o personale sulla cosa, la perdita o la limitazione del diritto di proprietà sul bene acquistato: può subire cioè quella che viene definita l’evizione del bene.
La legge prevede che, nel caso di vendita di cosa interamente altrui, il compratore, se ignaro dell’altrui diritto e qualora il venditore non gliene abbia comunque fatto acquistare la proprietà, possa chiedere subito la risoluzione del contratto, la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese.
In caso di vendita di cosa parzialmente altrui o di evizione parziale, il diritto alla risoluzione del contratto spetta solo se il compratore non avrebbe acquistato la cosa senza la parte di cui non è divenuto proprietario: diversamente ha diritto alla riduzione del prezzo e al risarcimento del danno.
Inoltre, in caso di pericolo di rivendita, il compratore, salvo idonea garanzia del venditore, può sospendere il pagamento.
Il compratore perde la garanzia se non chiama il venditore nel giudizio promosso dal terzo che vanti diritti sulla cosa, ove il venditore dimostri che vi erano ragioni sufficienti per respingere la pretesa.
Le parti possono derogare alle regole di tutela del compratore ora descritte; possono anche eliminarle del tutto, con la sola eccezione del caso di evizione dovuta al fatto del venditore.
Nel caso di esclusione totale della garanzia, il compratore, ove subisca l’evizione, può ottenere solo la restituzione del prezzo o il rimborso delle spese.

Tratto da DIRITTO COMMERCIALE di Stefano Civitelli
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