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La disciplina dell’interpello nel diritto tributario


Senza dubbio afferente alla tematica della partecipazione del contribuente all’attività amministrativa, al fine sia di tutelare proprie posizioni giuridiche che di concorrere al buon andamento dell’amministrazione, è la disciplina dell’interpello contenuta nella l. 413/91 e poi ulteriormente sviluppata nella l. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente).
Quanto alla prima tipologia di interpello, è previsto che il contribuente possa richiedere un parere riguardante esclusivamente alcune materie indicate in forma specifica, fornendo all’amministrazione tutti gli elementi conoscitivi utili ai fini della corretta qualificazione della fattispecie; in tal caso il parere reso ha efficacia esclusivamente ai fini e nell’ambito del rapporto tributario, ponendo a carico della parte che non si è uniformata al parere l’onere della prova nell’eventuale successiva fase contenziosa.
Invece, per la seconda tipologia di interpello, il contribuente può richiedere un parere all’amministrazione finanziaria su ogni caso concreto e personale; gli effetti della risposta amministrativa non si esauriscono peraltro in una mera inversione dell’onere della prova, ma assumono carattere sostanziale producendo talora la nullità degli atti amministrativi concernenti il rapporto tributario oggetto dell’istanza di interpello.

Tratto da CONCETTI SUL DIRITTO TRIBUTARIO E SULL'IVA di Stefano Civitelli
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