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Cronologia

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Tre regi decreti contro gli ebrei

5 settembre 1938

Due regi decreti, il 1539 ed il 1531, prevedeno la creazione di due nuovi organi del regime fascista. In particolare, il primo, il RDL 1938-XVI, n. 1539 (Istituzione, presso il Ministero dell'Interno, del Consiglio superiore per la demografia e la razza) porta alla creazione di un organo consultivo centrale, presso il Ministero dell'Interno, per tutte le questioni interessanti la demografia e la razza. Il Consiglio superiore per la demografia e la razza, questo il suo nome, è chiamato a dare pareri su tutte le questioni in materia di razza che ad esso venivano rivolte Il RD 1938-XVI, n. 1531 (Trasformazione dell'Ufficio centrale demografico in Direzione generale per la demografia e la razza) porta alla trasformazione dell'Ufficio centrale demografico, istituito solamente un anno prima con il RD 7 giugno 1937, n.1128, in Direzione generale per la demografia e la razza, «costituente una delle ripartizioni organiche del Ministero dell'Interno». Alla Direzione generale sono devolute «tutte le attribuzioni inerenti allo studio ed all'attuazione dei provvedimenti in materia demografica e di quelli attinenti alla razza, salva la competenza attribuita dalle norme in vigore ad altre Amministrazioni statali».
Viene inoltre emanato con RDL n. 1390 (Provvedimenti per la difesa della razza nella scuola fascista), un ulteriore provvedimento che, vista la delicatezza dell'argomento, ha avuto un'elaborazione alquanto "tormentata". Il testo del regio decreto-legge, approntato dal ministro Bottai già qualche mese prima, ha infatti subito numerose osservazioni a modifica del testo da parte di Mussolini. «Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di dettare disposizioni per la difesa della razza nella scuola italiana», il regio decreto-legge prevede una serie di restrizioni riguardanti l'istruzione. Nell'imminenza dell'apertura del nuovo anno scolastico, «all'ufficio di insegnante nelle scuole statali o parastatali di qualsiasi ordine e grado e nelle scuole non governative, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorso anteriormente al presente decreto; né potranno essere ammesse all'assistentato universitario, né al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza». Per quelli già in servizio, invece, il provvedimento era la sospensione a partire dal 16 ottobre. «Sono a tal fine equiparati al personale insegnante i presidi e i direttori delle scuole anzidette, gli aiuti e assistenti universitari, il personale di vigilanza delle scuole elementari». Riguardo agli studenti ebrei, l'articolo 2 statuisce che «alle scuole di qualsiasi ordine e grado, ai cui studi sia riconosciuto effetto legale, non potranno esser[vi] iscritti». Potranno però «in via transitoria essere ammessi a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica, già iscritti a istituti di istruzione superiore nei passati anni accademici».

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