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Gli Accordi di Pasqua

16 aprile 1938

Vengono stipulati tra Italia e Gran Bretagna i cosiddetti Accordi di Pasqua, che ripristinano formalmente l'amicizia tra i due paesi. Gli accordi comprendono una serie di documenti riguardanti diversi punti di discussione tra i due Stati. Vi è un protocollo introduttivo nel quale le due parti ribadiscono la loro volontà di mutue e buone relazioni e quella di contribuire alla pace generale. Seguono otto allegati, redatti separatamente, poiché ciascuno di essi deve essere considerato come un accordo a sé stante.
Viene sancita la conservazione dello status quo nel Mediterraneo; viene predisposto uno scambio di informazioni sui movimenti amministrativi e militari nei territori rispettivamente controllati confinanti con il Mediterraneo, il Mar Rosso e il Golfo di Aden. Il terzo allegato è inteso ad evitare contrasti nelle rispettive politiche mediorientali e contiene una garanzia di riconoscimento dell'indipendenza e dell'integrità dell'Arabia Saudita e dello Yemen. Gli altri allegati riguardano la disponibilità britannica sulle acque del lago Tana (lago dell'Etiopia) ora sotto la sovranità italiana, e concernono questioni minori relative al nuovo status dell'Etiopia. L'allegato n° 8 contiene una reciproca dichiarazione di tenere fede alla convenzione di Constantinopoli del 1888 che garantisce in tutti i tempi e per tutte le potenze la libera navigazione lungo il canale di Suez.
Agli allegati si accompagna una serie di scambi di note riguardanti le procedure di disimpegno delle forze italiane dalla Spagna, l'assenza di mire territoriali italiane sulle isole Baleari o su altri possedimenti spagnoli, la disponibilità britannica a operare per rimuovere quegli ostacoli che, in seno alla Società delle Nazioni, impediscano il riconoscimento della sovranità italiana sull'Etiopia.
Questi due ultimi punti sono le pregiudiziali dell'accordo: si deve evitare lo stallo dei negoziati e l'unica soluzione possibile è costituita dallo scambio di note; ma così facendo l'entrata in vigore dell'accordo avverrà solo quando i due governi la decideranno congiuntamente e cioè quando le due pregiudiziali saranno soddisfatte. Ed infatti gli accordi entreranno in vigore il 16 novembre, sette mesi dopo la firma; un intervallo di tempo troppo lungo perché, in una situazione internazionale tanto drammatica e fluida, il loro valore non si sia nel frattempo logorato: tanto è vero che la loro entrata in vigore passerà quasi inosservata.

Tra parentesi è indicato il numero di tesi correlate



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