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Regolamento europeo sull'overbooking

4 febbraio 1991

Un regolamento CE introduce una serie di norme comuni relative ad un sistema di compensazione per negato imbarco nei trasporti aerei di linea, il quale ha efficacia di legge nei territori degli Stati membri e fa sorgere dei diritti soggettivi in capo ai singoli cittadini, i quali possono chiederne la tutela di fronte all' autorità giudiziaria ordinaria.
Le condizioni di applicabilità rientrano nella parte cogente e prevedono che le norme minime comuni siano adottabili nel caso in cui venga negato l' accesso ad un volo di linea sovraprenotato, a passeggeri in possesso di biglietto valido e di prenotazione confermata presentatisi nel termine e nelle condizioni richieste all' accettazione, in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro.
Il Consiglio CE impone inoltre al vettore di fissare le regole che intende seguire per l' imbarco dei passeggeri in caso di volo sovraprenotato, le quali devono essere notificate insieme alle eventuali modifiche allo Stato membro interessato e alla Commissione CE, che le metterà a disposizione degli altri Stati membri.
La parte propositiva è quella che prevede il "possibile" ricorso a volontari, cioè a passeggeri che, in possesso di un biglietto valido con prenotazione confermata, si presentano nei termini previsti dal vettore, e che siano disposti a rinunciare all' imbarco dietro compenso.
Per quanto attiene ai diritti spettanti al passeggero, egli può scegliere tra: I) rimborso senza penali del prezzo del biglietto per la parte non effettuata II) un volo alternativo quando prima possibile fino alla destinazione finale III) un volo alternativo a una data successiva che gli convenga. Indipendentemente dalla scelta effettuata, il vettore si vede costretto a pagare immediatamente dopo la negazione dell' imbarco al passeggero una compensazione minima, in contanti o d' accordo con il passeggero, con buoni viaggio o altri servizi, pari a: I) 150 ECU per i voli sino a 3500 Km; II) 300 ECU per i voli oltre i 3500 Km.
Oltre a quanto descritto si aggiungono ulteriori obblighi in capo al vettore dovendo egli offrire a titolo gratuito: il rimborso delle spese per una telefonata e/o un messaggio a mezzo telescritto o telecopia al punto di destinazione, pasti e rinfreschi adeguati alla durata dell' attesa e l' eventuale sistemazione in albergo, nei casi in cui siano necessari anche uno o più pernottamenti.

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