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La Dichiarazione di principi di Basilea

12 dicembre 1988

Pietra miliare della storia di condanna pubblica al riciclaggio è la «Dichiarazione di Principi» promulgata dal Comitato Cooke della Banca dei Regolamenti Internazionali di Basilea (Comitato per le Regolamentazioni Bancarie e le Pratiche di Vigilanza), tesa a prevenire l'uso del sistema bancario e finanziario internazionale a fini di riciclaggio, nel timore delle ripercussioni negative sulla credibilità del sistema creditizio nei confronti del pubblico, a fronte di una sua inconsapevole contaminazione con l'operato delle organizzazioni criminali.
La Dichiarazione di Principi ha prevalentemente valore di regolamento deontologico, privo di carattere impositivo, ma meramente esortativo, destinato agli operatori del settore e fondato sulla matrice di integrità e credibilità che ciascuna banca centrale detiene nel proprio paese.
In questa sede vengono enunciati tre principi che rappresentano lo scheletro su cui si evolverà tutta le successiva strategia antiriciclaggio su scala internazione e nazionale:
I. l'obbligo di identificazione della clientela e la contestuale raccomandazione a non eseguire operazioni di importo rilevante (non quantitativamente definito), qualora sussistano dubbi o sospetti in rapporto all'identità stessa;
II. l'impegno delle banche a "rinunciare" (rifiuto di fornire assistenza attiva) all'operazione nel momento in cui sorgano dubbi, eventualmente anche a costo di perdere il cliente;
III. l'impegno a collaborare con le autorità inquirenti qualora specificamente richiesto, ma entro i limiti delle disposizioni locali di tutela della riservatezza della clientela.
La Dichiarazione, come si può intuire, presenta delle "zone d'ombra" che verranno progressivamente colmate con le iniziative successive. Infatti:
a) raccomanda l'identificazione dell'ordinante ma non del beneficiario delle operazioni bancarie;
b) non rileva la necessità di conservare obbligatoriamente i dati identificativi della clientela, che costituiscono il cardine su cui si imposta un'azione delle autorità inquirenti;
c) non prevede alcun impegno di collaborazione attiva con le autorità inquirenti, nel senso dell'inoltro di segnalazioni, collateralmente alla sospensione dei rapporti con il cliente, lasciando ampi margini al dileguarsi dell'esponente dell'organizzazione criminale e dei relativi capitali;
d) non viene neppure paventata l'ipotesi di esecuzione di operazioni su indicazione delle forze dell'ordine per risalire agli esponenti di alto livello dell'organizzazione criminale.

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