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Aiuti europei all'agricoltura per la protezione dell'ambiente

30 giugno 1992

Il Regolamento CEE 2078/92 del Consiglio Europeo, relativo a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente e con la cura dello spazio rurale, istituisce un regime comunitario di aiuti cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia (FEOGA), sezione garanzia.
Tale regime comunitario di aiuti ha le seguenti finalità:
- promuovere l'impiego di metodi di produzione agricola che riducano gli effetti inquinanti dell'agricoltura, contribuendo nel frattempo, mediante una riduzione della produzione, ad un migliore equilibrio dei mercati;
- promuovere l'estensivizzazione, favorevole all'ambiente, delle produzioni vegetali e dell'allevamento bovino e ovino, compresa la riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
- promuovere forme di conduzione dei terreni agricoli compatibili con la tutela e il miglioramento dell'ambiente, dello spazio naturale, del paesaggio, delle risorse naturali, del suolo, nonché della diversità genetica;
- incentivare la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati, nelle zone in cui essa si dimostri necessaria per ragioni ecologiche o per il sussistere di rischi naturali o d'incendio e prevenire in tal modo i pericoli connessi allo spopolamento delle Regioni agricole;
- incoraggiare un ritiro di lunga durata dei seminativi per scopi di carattere ambientale;
- incoraggiare la gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e leattività ricreative;
- promuovere la sensibilizzazione e la formazione degli agricoltori a metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di tutela ambientale e con la cura dello spazio naturale.
A condizione che abbia effetti positivi per l'ambiente e lo spazio naturale, il regime può comprendere aiuti destinati agli imprenditori agricoli che assumano uno o più dei seguenti impegni (art.2):
a) sensibile riduzione dell'impiego di concimi e/o fitofarmaci, oppure mantenimento delle riduzioni già effettuate o introduzione o mantenimento dei metodi di agricoltura biologica;
b) estensivizzazione delle produzioni vegetali con mezzi diversi a quelli di cui sopra, oppure mantenimento della produzione estensiva già avviata in passato o riconversione dei seminativi in pascoli estensivi;
c) riduzione della densità del patrimonio bovino od ovino per unità di superficie foraggiera;
d) impiego di altri metodi di produzione compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio, oppure allevamento di specie locali animali minacciate di estinzione;
e) cura dei terreni agricoli o forestali abbandonati;
f) ritiro dei seminativi dalla produzione per almeno vent'anni nella prospettiva di un loro utilizzo per scopi di carattere ambientale, in particolare per la creazione di riserve di biotipi o parchi naturali, o per salvaguardare i sistemi idrologici;
g) gestione dei terreni per l'accesso del pubblico e le attività ricreative.
Il regime può comprendere, inoltre, misure volte a migliorare la formazione degli agricoltori per quanto concerne l'impiego di metodi di produzione agricoli o forestali compatibili con l'ambiente.
Concretamente per l'attuazione dei programmi d'aiuti, gli Stati membri mettono in applicazione, sulla totalità del loro territorio e secondo le loro esigenze specifiche (art.3), il regime di aiuti per mezzo di programmi zonali pluriennali imperniati sugli obiettivi esposti sopra. Ciascun programma ha una durata minima di cinque anni e si deve riferire a una zona omogenea dal punto di vista dell'ambiente e dello spazio naturale.
Per quanto riguarda la natura e l'importo degli aiuti (art. 4) è concesso un premio annuale per ettaro o per unità di bestiame ritirata, agli imprenditori agricoli che sottoscrivono per almeno cinque anni uno o più degli impegni di cui all'articolo 2, conformemente al programma applicabile nella zona interessata.
Per il raggiungimento degli obiettivi contenuti in questo Regolamento i singoli Stati, nel quadro delle disposizioni regolamentari generali, stabiliscono (art. 5):
1) le condizioni per la concessione dell'aiuto;
2) l'importo degli aiuti, secondo l'impegno sottoscritto dal beneficiario e tenendo conto delle perdite di reddito, nonché del carattere di incentivazione della misura;
3) le condizioni in base alle quali l'aiuto per la cura delle superfici abbandonate può essere concesso, in assenza di agricoltori, a persone che non sono agricoltori;
4) le condizioni che il beneficiario deve sottoscrivere, in particolare ai fini di verifica e di controllo dell'osservanza degli impegni assunti;
5) le condizioni per la concessione dell'aiuto, nel caso in cui l'agricoltore stesso non sia in grado di sottoscrivere un impegno per il periodo minimo richiesto.
E' prevista anche la possibilità da parte degli Stati membri di istituire un aiuto speciale (art.6) a favore di corsi e seminari di formazione concernente metodi di produzione agricola e forestale compatibili con le esigenze di tutela dell'ambiente e delle risorse naturali, nonché con la cura dello spazio naturale e del paesaggio e conformi, in particolare, a norme di comportamento in agricoltura e ai criteri dell'agricoltura biologica.

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